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BONUS MOBILI ULTIMO ANNO PER IL MASSIMO DEI BENEFICI
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BONUS MOBILI ULTIMO ANNO PER IL MASSIMO DEI BENEFICI

Quella del Bonus mobili è un’agevolazione spesso dimenticata o di converso non si tiene e conto della volontà del legislatore di modularla al ribasso.

Vediamo come utilizzarla al meglio.

Le questioni molto spesso vertono sulle caratteristiche del soggetto che potrà fruire della detrazione, l’occasione dunque è propizia per ricordarlo.

Potrà usufruire del Bonus Mobili il soggetto che realizza un intervento di ristrutturazione edilizia che abbia la caratteristica di essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni e spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024.

Perciò per coloro che volessero usufruirne per l’anno 2022, sarà necessario verificare che l’intervento di ristrutturazione sia iniziato a partire dal primo di gennaio dell’anno 2021 e che i mobili siano acquistati nel corso dell’anno 2022.

Chiarito questo concetto “generale” vediamo quali sono la pletora di lavori che permettono la fruizione del bonus.

  1. manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
  2. ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  3. restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  4. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Quello che abbiamo letto ai punti da 1 a 4 sta ad esempio a significare che i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus.-

Rimanendo nella tempistica (acquisto mobili 2022 e lavori 2021) ipotizzata nel nostro esempio la detrazione sarà applicabile all’acquisto di : 

  1. mobili nuovi;
  2. grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Non è richiesto che i mobili debbano necessariamente essere quelli che occupano i locali oggetto di ristrutturazione, si potrà acquistare una cucina pur avendo ristrutturato completamente i bagni, però non potrò detrarre le spese per i complementi d’arredo, es: tende , finestre ecc.ecc.., perché  non possono essere classificati come mobili.

Un surplus di attenzione andrà posto all’acquisto degli elettrodomestici, che si chiarisce saranno agevolabili in funzione di specifiche classi energetiche che dovranno risultare da specifiche etichette, l’unico caso di grandi elettrodomestici agevolabili in assenza di specifica classe energetica sono quelli per i quali non fosse ancora stabilito l’obbligo di etichetta energetica, da qui ed a solo titolo indicativo i prodotti dovranno avere almeno le seguenti classi energetiche:

  1. classe A per i forni
  2. classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie
  3. classe F per i frigoriferi e i congelatori

Un quesito sovente posto è se possano essere annoverate nella spese detraibili anche quelle riferite al trasporto e montaggio dei beni, la risposta è affermativa purché queste risultino da fattura e che siano state liquidate con le medesime modalità previste per la detrazione.

Una specificità è relativa alla possibilità di detrarre l’acquisto di mobili in presenza di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali, in questo specifico caso si rimane a bocca asciutta con riferimento alla propria abitazione in quanto è permessa la detrazione esclusivamente con riferimento a mobili da adibire alle parti comuni, es: guardiola del portiere.  

Altra questione riguarda l’importo della spesa su cui calcolare la detrazione del 50%, giova chiarire che a prescindere dall’importo dei lavori complessivamente sostenuti queste saranno al massimo 10.000,00 euro per l’anno 2022 e 5.000,00 euro per gli anni 2023 e 2024. Ciò significa che l’importo rimane confermato nella misura del 50% di un massimo di 10.000 euro quale importo commisurato alla spesa per i mobili, questo varrà sia nel caso di un lavoro da 1.000,00 euro piuttosto che di un lavoro da 50.000 euro.

C’è poi la questione relativa alle date, essenziale é che l’inizio dei lavori sia precedente alla data di acquisto dei mobili. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, come sappiamo anche per altre questioni da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000).

Come è infine , facile immaginare, la detrazione è subordinata ai pagamenti ed al fatto che questi siano stati operati a mezzo di bonifico o carta di debito o credito.

Ricordiamo che non è consentito,  pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

Ai fini dei controlli ex 36 ter sarà obbligatorio conservare:

  1. l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
  2. le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.

Per concludere, ricordiamo che la detrazione per il bonus mobili, spetta unicamente al soggetto che ha materialmente sostenuto la spesa per la ristrutturazione.

Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla detrazione diretta di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.

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