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È ONERE DEL COMMITTENTE DEI LAVORI VERIFICARE L’INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI
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È ONERE DEL COMMITTENTE DEI LAVORI VERIFICARE L’INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Con la circolare 19/E del 27 maggio 2022, sono state fornite ulteriori indicazioni in relazione alle misure antifrode relativamente ai bonus e ai superbonus. In particolare il paragrafo 8, tratta del nuovo obbligo d’indicazione - sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle relative fatture - dei contratti collettivi di lavoro applicati.

Fermo restando il rispetto della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili (decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143) comportante l’obbligo per il committente (pubblico o privato) di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità, prima di procedere al saldo finale dei lavori, nonché dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale (articolo 26, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008), occorrerà procedere all’indicazione del contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori, oltre che nelle relative fatture emesse.

E’ preciso obbligo del committente richiedere e successivamente verificare, l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi.

Il venir meno a tale obbligo e l’eventuale omessa indicazione di quanto prescritto determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti.

Si ricorda che tale obbligo vige con riferimento ai lavori edili di valore complessivo superiore a 70mila euro. Lavori complessivi, questo significa che il parametrò andrà verificato con riferimento all’intero delle attività e non già alla sola parte edile, perciò considerando ad esempio anche i materiali.

Importante sapere un ulteriore aspetto e cioè che tale obbligo ed il relativo riferimento in termini di valore vige anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori venga stipulato tramite un general contractor, oppure i lavori edili vengano eseguiti attraverso un rapporto di subappalto.

E’ comunque bene sapere, che anche nella sventurata ipotesi che il lavoro fosse di valore complessivo superiore a 70.000,00 euro e che sia nell’atto di affidamento che nella fattura non fosse stato riportato il CCNL applicato non tutto è perduto. Sarà in questo caso necessario che il committente, acquisisca e disponga di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, che attesti quale sia il contratto collettivo applicato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione dovrà essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, nonché, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

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