Assegno unico universale - Domanda – Simulazione calcolo | CafMCL

Assegno Unico                     Universale

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FAI LA DOMANDA PER L’ASSEGNO UNICO

La domanda per avere l'assegno unico per figli nel 2024 non deve essere rifatta da chi già percepisce il beneficio. Solo chi deve ricevere per la prima volta l'assegno unico per figli deve presentarne domanda.

Puoi subito rivolgerti al CAF MCL per il tuo modello ISEE.

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L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L'assegno unico sostituisce sei misure attualmente erogate alle famiglie.
1- Detrazione IRPEF sui figli a carico
2- Assegni al nucleo per i figli minori
3- Assegni per le famiglie numerose
4- Bonus bebè
5- Premi alla nascita
6- Fondo natalità per le garanzie sui prestiti
 

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Come aggiornare l'Assegno Unico 2024

Entro la scadenza del 29 febbraio 2024 è necessario presentare l'ISEE aggiornato per poter ricevere l'importo spettante a titolo di Assegno Unico 2024. Dalla mensilità di marzo 2024 in poi, chi non aggiorna il suo Isee entro il 29 febbraio 2024 rischia di ricevere l'importo minimo dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero 57 euro per ogni figlio minorenne Ci sarà un margine di tempo per rimediare, fino al 30 giugno, ma nel frattempo si riceverà un importo ribassato. Perciò, è necessario presentare una DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) che permetta il calcolo dell'Isee.

Assegno unico: a chi spetta e chi può richiederlo? Quali sono i requisiti?

I requisiti sono pochi e chiari

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 

2. assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3. residenza e domicilio in Italia;

4. residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

Assegno unico: quanto spetta?

L’importo dell’assegno si compone come di seguito gli importi variano in funzione dei valori ISEE: 

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili e 50 euro.
  • per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da 85 euro mensili e 25 euro
  • per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
  • per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Esiste una tabella per l'assegno unico?

Tabella assegno unico importi anno 2024

ISEE

Assegno figli minori e disabili

Bonus secondo percettore di reddito

fino a 17090,61 euro

199.4 €

34.1 €

da 17090,62 euro a 17204,55 euro

198.8 €

34.0 €

da 17204,56 euro a 17318,48 euro

198.3 €

33.9 €

da 17318,5 euro a 17432,42 euro

197.7 €

33.7 €

Chi ha il reddito di cittadinanza può avere l'Assegno Unico?

In attesa della richiesta, la prestazione sarà comunque erogata sulla carta RdC fino alla mensilità di febbraio 2024. Con l'abolizione del reddito di cittadinanza e la scadenza dei 7 mesi di fruizione per alcune categorie di percettori, il sussidio e l'assegno unico non saranno più erogati insieme.

Assegno Unico: come, dove e quando fare domanda?

La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all'INPS oppure presso gli istituti di patronato.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

INDISPENSABILE NELLA PRATICA ASSEGNO UNICO SARA’ L'ISEE CHE IL CAF MCL METTERA’ A DISPOSIZIONE SUPPORTANDO IL CITTADINO FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Come funziona l'assegno unico?

Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.

L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.


Occorre rinnovare l'assegno unico?

Considerando che la validità dell'Isee va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, a partire da gennaio 2024 deve essere rinnovato per non rischiare la sospensione o riduzione dell'importo di assegno unico spettante..

Chi deve variare la domanda dell'assegno unico universale?

Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Modalità e termini di versamento delle imposte

Con il CAF MCL non si sbaglia, ma se dovesse accadere si ricorda che nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Il CAF MCL vi è vicino anche nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, sarete aiutati nella denuncia della modifica alla composizione del nucleo familiare, sarà necessario farla entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Assegno Unico: ci sono delle maggiorazioni?

Certamente! Ed il CAF MCL vi è vicino anche in questo, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

  • ISEE non superiore a 25.000 euro;
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile spetta:

  • per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
  • per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
  • per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

La FAQ sull'Assegno Unico Universale

Se non trovi risposta ai tuoi dubbi

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Da gennaio, ma bisogna ricordare che per definire l’importo è necessario aver presentato un Isee valido. È possibile anche presentare la domanda senza Isee ma in questo caso si accederà solo all’importo minimo previsto per l’assegno unico. Sarà comunque possibile presentare l’Isee successivamente. In questo caso l’importo dell’assegno sarà determinato in base al valore ISEE per il proprio nucleo familiare. Per coloro che presentano ISEE entro il 30 giugno, comunque, verranno riconosciuti gli importi spettanti in base al valore dell’ISEE presentato a decorrere dal mese di marzo. ATTENZIONE: È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee.

No, la prestazione Assegno Unico ha carattere universalistico e può essere richiesta anche in assenza di ISEE. In tal caso, si ha diritto solo all’importo minimo.

No, l’importo dell’assegno unico non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef, in quanto esente.

In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell'assegno unico universale: Per coloro che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la domanda venga presentata dopo il 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.In caso di soggetti che hanno già beneficiato dell'assegno unico universale: L'ISEE in corso di validità al 31/12/2022 continua ad essere utilizzato per la determinazione degli importi delle mensilità di gennaio e febbraio 2023. Qualora venga presentata una nuova DSU entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi arretrati dovuti.

Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla nascita.

L’assegno unico verrà riconosciuto d’ufficio su carta RDC.

L’assegno è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. E’ altresì compatibile col Bonus Asilo Nido.

Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Sul conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, Conto corrente estereo area SEPA, Carta prepagata con Iban. Questi conti devono essere intestati al richiedente o all’altro genitore (se viene scelta la ripartizione dell’importo).

In questo caso l’Iban deve essere intestato al figlio maggiorenne che richiede la prestazione o cointestato a lui.

Nel solo caso del tutore di un genitore, i conti sopra elencati possono essere intestati al tutore stesso o al tutelato.

La domanda si presenta online accedendo all’apposita procedura pubblicata sul sito INPS con SPID, CIE o CNS, o tramite patronato o rivolgendosi al contact center INPS.

Le informazioni richieste per presentare domanda sono minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), dati altro genitore (ove presente e solo il codice fiscale), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dati.

L’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore.

Il divorziato/separato non fa parte del nucleo ISEE e quindi al momento non è tra i titolari della carta Rdc. Sugli aspetti legati a Rdc ci sarà comunque apposito messaggio. Va tenuto conto che l’assegno unico per i nuclei Rdc ha delle proprie regole che verranno chiarite in seguito.

No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Il secondo genitore però ha la facoltà di modificare successivamente la scelta del primo, accedendo con le 4 proprie credenziali alla procedura e indicando i suoi dati per il pagamento (iban, bonifico domiciliato ecc.).

Seleziona la prima casella del modello optando per la richiesta dell’importo al 100%.

No. Bisogna però attendere la circolare INPS che chiarirà se il diritto alla maggiorazione potrà essere riconosciuto automaticamente anche ai genitori unici titolari di reddito da lavoro.

Bisogna attendere la circolare che chiarirà questo aspetto in quanto al momento con reddito si intendono redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi di impresa, citando i vari articoli del TUIR che li prevedono e li disciplinano. Va precisato che la maggiorazione spetta solo nel caso di ISEE inferiore a 40.000, non quindi a tutti come sembrerebbe dal modello di domanda.

Anche qui bisogna attendere la circolare che chiarirà questo aspetto, anche se al momento nella bozza questa situazione è inclusa tra quelle cui spetta la maggiorazione. Va precisato che la maggiorazione spetta solo nel caso di ISEE inferiore a 40.000 non quindi a tutti come sembrerebbe dal modello di domanda.

No, se non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.

Il nucleo è quello costituito con le regole Isee (anche se non lo presentano) quindi la risposta è affermativa

Può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’Iban dell’altro genitore.

Rimane ferma la disciplina degli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli.

Non si deve fare domanda all’ottavo mese, ma solo alla nascita e saranno accreditate d’ufficio due mensilità di assegno (settima e ottava), oltre quella corrente.

Non si può ancora rinunciare né modificare la domanda inviata. Cliccare sul pulsante rinuncia in questa fase significa rinunciare alla prestazione nella sua interezza. Occorre, inoltre, prestare grande attenzione nell’inserimento dei codici fiscali perché il sistema li controlla

La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale. La domanda di assegno unico per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite.

Può fare domanda uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita.

Deve avere un’età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti: 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea, 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, 3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, 4) svolgimento del servizio civile universale. Tali requisiti (ivi inclusa l’età) non si applicano ai figli maggiorenni disabili che percepiranno comunque l’assegno.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere.

L’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da flaggare in base alla situazione familiare.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Il pagamento in misura intera sarà del genitore affidatario.

Nel caso di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore. In questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

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