Caf News 24, Modello 730

LIMITAZIONE CONTROLLI FORMALI SOLO PER LA PRECOMPILATA

L’art.5-ter del DL 146/21, interviene nel ridisegnare i poteri dell’Agenzia delle Entrate in relazione ai controlli formali ex art.36 ter sui modelli di dichiarazione precompilata.

La modifica intervenuta all’art.5, comma 2, del DLgs 175/14 (la bibbia del visto di conformità) ridisegna le procedure di controllo attivate dall’agenzia, stabilendo un principio volto a rendere sempre più appetibile il ricorso alla precompilata. Questo tentativo del legislatore da perfettamente la cifra delle difficoltà che sta incontrando l’Agenzia delle Entrate nel far “decollare” il proprio modello di precompilata, dimostrazione di tale assunto è la crescita costante della produzione del sistema dei CAF.

I motivi del mancato “decollo” della precompilata sono da rinvenire nella complessiva poca credibilità del sistema fiscale italiano, afflitto dall’atavica inefficienza del meccanismo dei controlli che sono improntati esclusivamente su meccanismi a volte solo vessatori e per nulla rispettosi dei ruoli, insomma “fisco vs contribuente”.

La strada intrapresa dal legislatore per soccorrere il suo organo di gestione delle entrate tributarie non è quella di riscrivere le regole o magari talune (vedi statuto del contribuente) di farle applicare con rigore, ma piuttosto una sorta di “captatio benevolentiae” premiando chi sceglie la precompilata con una sorta di “impunibilità” a patto che si scelga solo quello che attesta l’agenzia.

La novella disposizione circoscrive i poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate in caso di utilizzo, con modifiche in dichiarazione, dei dati relativi agli oneri che sono stati già comunicati all’Amministrazione Finanziaria da parte dei soggetti terzi obbligati.

Da questo deriva che:

  1. nel caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata da parte del contribuente, direttamente o attraverso il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, l’Agenzia non effettua controlli formali sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione perché già noti all’Amministrazione Finanziaria in quanto forniti dai soggetti terzi;
  2. in caso di modifica di un determinato onere presente nella dichiarazione precompilata e di un dato di cui l’Agenzia è già in possesso, il controllo formale è effettuato solo su tale dato e non, come avveniva in precedenza, sull’intera dichiarazione: cosicché i dati non modificati saranno esonerati dal controllo formale.

Dunque nel caso di precompilata con modifiche (presentata tramite l’agenzia o sostituto d’imposta) il controllo formale potrà vertere esclusivamente sul dato modificato.

Da questo ultimo particolare si può prendere facilmente coscienza del fatto che ci sono due pesi e due misure, e che la strategia dell’Agenzia (supportata dal legislatore delegato) è di caricare sempre di maggiori oneri il sistema dei CAF, dimostrazione ne è il fatto che di converso non si è intervenuti su alcuna modifica normativa in relazione al visto di conformità , questo significa che, per le dichiarazioni interessate dal visto i controlli rimangono quelli che conoscevamo, e perciò potranno essere attivati, a prescindere dal fatto che siano relativi a dati oggetto di modifica. Questo significa che anche nel caso di conferma di tutti i dati forniti dall’Agenzia e con una sola integrazione perché ad esempio il dato non era in possesso dell’Agenzia, sul modello 730 con visto, occorrerà comunque verificare (circolare n. 7/E/2015, par. 4.1.1):

  1. la corrispondenza dell'ammontare delle ritenute IRPEF, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni del sostituto d'imposta esibite;
  2. gli acconti versati o trattenuti;
  3. che le deduzioni dal reddito non siano superiori ai limiti previsti dalla legge e corrispondano alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
  4. che le detrazioni d'imposta non eccedano i limiti previsti dalla legge e corrispondano alle risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
  5. che i crediti d'imposta non eccedano le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
  6. l'ultima dichiarazione presentata, in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Si ricorda inoltre, che ai fini del rilascio del visto, il modello di Certificazione Unica non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, etc.) e pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall'assistenza fiscale prestata dal CAF.

Si conferma che in relazione alle spese ripartite su più annualità (es: bonus edilizi), il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta, mentre qualora il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione a una precedente rata e ne abbia conservato copia, non è necessario richiedere nuovamente al contribuente l'esibizione della documentazione.

Ben sei aree di criticità e controlli “VS” solo quelle interessate da variazioni nella precompilata. Perciò dati che se contenuti nella precompilata passano senza colpo ferire, qui da noi invece, sono soggetti a controllo anche se non modificati.

A lenire (solo parzialmente) il grande disagio vi è (come nel passato) che non dovremo operare riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione) concretamente significa  che non potremo chiedere  al contribuente l’esibizione di visure catastali per terreni o fabbricati posseduti oppure i contratti per eventuali locazioni in essere, sono redditi questi che il contribuente dovrà comunicarci e per i quali non vige il principio del visto di conformità. Stesso dicasi , per eventuali situazioni soggettive delle stesso, quali, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell'abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l'applicazione delle detrazioni soggettive di imposta.

Rispetto a questo il sistema CAF non ha gli stessi poteri / doveri dell’Agenzia, perciò anche qui come nel passato sarà necessario, se del caso, farsi attestare questi dati mediante dichiarazione resa in autocertificazione.

Concludendo, la strada per la ricomposizione del rapporto cittadini fisco è ancora lunga e lo sarà sempre di più, fintanto che il legislatore, perseguirà facili obiettivi sulle spalle dei contribuenti, negando la parità di condizioni nell’esercizio libero e democratico delle scelte civili e fiscali di ciascuno di noi. 



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