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VINCOLO DI PERTINENZIALITÀ

L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al principio stabilito dalla cassazione, che il vincolo di pertinenzialità deve essere riferito non al proprietario ma piuttosto all'abitazione principale, se non si riesce a dimostrare che vi sia un reale vincolo di accessorietà fra i due immobili, in riposta all’interpello che chiedeva se la distanza di 1300 metri tra l’abitazione e il box auto, potesse essere pertinente rispetto al vincolo, l'agenzia risponde che la distanza non potrà essere il criterio ma piuttosto l'accessorietà del box all'abitazione .