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UN FOCUS SULLA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLE CESSIONI DI CREDITI / SCONTO

L’AGENZIA DA CONCRETA ATTUAZIONE AI PRINCIPI DI CONTROLLO E VERIFICA DEI CREDITI CEDUTI

Con il provvedimento attuativo del 1° dicembre 2021, n. 340450, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri, le modalità e i termini per lo svolgimento delle attività di controllo preliminare previste dal nuovo art. 122-bis, introdotto nel decreto Rilancio dal D.L. n. 157/2021 (decreto Antifrodi), a norma del quale, per le “comunicazioni di cessione” che presentano specifici profili di rischio, opera un meccanismo di sospensione preventiva.

Le procedure di controllo preventive danno rilievo alla rilevazione di specifici indicatori di rischio individuati sulla base dei seguenti elementi:

1.      coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

2.      dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

3.      analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

 Il provvedimento direttoriale sancisce che alla ricorrenza di eventuali profili di rischio, l’Agenzia dovrà notificare la sospensione delle comunicazioni, anche se successive alla prima. I termini sono i seguenti:

1.      la sospensione deve essere comunicata entro 5 giorni  dalla regolare ricezione

2.      Il periodo di sospensione non può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle Entrate notifica la sospensione.

Per comprendere l’operatività e il timing del meccanismo sospensivo, serve ricondurre le diverse fattispecie di comunicazioni alla loro operatività, es:

- per le “prime comunicazioni”, la regolare ricezione vada riferita alla ricevuta che attesta l’avvenuta presa in carico, da parte dell’Agenzia, dell’invio della comunicazione medesima;

- per le cessioni successive alla prima, al contrario, si ritiene che il giorno in cui si configura la regolarità della ricezione debba essere rinvenuto a quando saranno disponibili nella “Piattaforma Cessione Crediti”, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, e dunque visibili, oltre che dal cedente e dal cessionario, altresì dall’Amministrazione stessa.

Questa ultima impostazione sembra raccordarsi con la previsione ex punto 3.6 del provvedimento, ai sensi del quale il cessionario “di secondo (o ulteriore) livello” potrà, conseguentemente, procedere all’accettazione del credito “attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia” solo a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui i detti crediti siano visualizzabili in Piattaforma.

Qualora l’esito del controllo confermi gli elementi di rischio che hanno determinato il “blocco”, la comunicazione si considera non effettuata e l’Agenzia delle Entrate rende noto l’annullamento della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione.

Ove la comunicazione sia stata trasmessa da un intermediario, quest’ultimo sarà destinatario del flusso informativo, con onere di rendere edotto il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia.

L’annullamento è comunicato tramite i medesimi canali telematici previsti per la procedura di sospensione.

Diversamente, in caso di esito “positivo”, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento, fermi restando i successivi poteri ordinari di controllo sulla correttezza delle operazioni in esame.

In tal caso, il termine finale per la compensazione dei crediti d’imposta rinvenibili dalla comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione.

Fatte queste considerazioni occorre prestare attenzione agli effetti della procedura fin qui descritta sulle operazioni quali sconto in fattura. E’ facile immaginare le difficoltà scaturenti dalla mancata messa a disposizione del credito pari allo sconto effettuato che determinerebbe un’alterazione dei termini contrattuali inizialmente concordati tra il committente dei lavori e il fornitore che ha operato lo sconto sul corrispettivo pattuito.

In uno scenario simile, invero, l’impresa affidataria, impossibilitata nel recuperare l’anticipazione concessa sotto forma di credito d’imposta, subirebbe una grave esposizione finanziaria e, previo annullamento della fattura emessa, sarebbe costretta a rivalersi quindi sul committente che dovrebbe corrispondere l’intero importo della prestazione.

Un ulteriore aspetto che impegnerà gli operatori in un riordino delle condizioni contrattuali riguarda l’eventuale “mancata notifica di sospensione” da parte dell’intermediario abilitato, in caso di “prime cessioni”, o da parte del cedente, per le “cessioni successive alla prima”.

Tale circostanza potrebbe, infatti, esporre il soggetto acquirente / cessionario a rischi legati all’accettazione di un credito d’imposta ancora soggetto a verifica preventiva da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In questo senso, al fine di risolvere queste criticità, si sta ridefinendo l’impostazione contrattuale, con l’integrazione di obblighi informativi a tutela del cessionario.