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UN FISCO SEMPRE PIU’ FRIENDLY...

Metaverso, intelligenza artificiale, algoritmi che presumono, che determinano; l’ambito fiscale è sempre più pervaso da coscienze informatiche, il progetto è questo e non ammette tentennamenti.

L’agenzia si sforza di dare gambe a questo indirizzo, ineludibile nell’esito finale, ma incerto nei tempi di attuazione.

Serve alimentare l’infrastruttura informatica, ma serve soprattutto, veicolare nella massima misura lo scambio di informazioni in ambito telematico.

La precompilata, spauracchio “fake” di taluni operatori, è solo un granello di sabbia rispetto all’oceano che sarà necessario portare a sistema. Per questo serve ampliare e facilitare massimamente lo scambio di informazioni e l’accesso dei cittadini ai canali informatici.

Forte di questo granitico intendimento, l’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 130859/2023 del 17 aprile 2023, ha semplificato l’iter procedurale per richiedere e ottenere, l’abilitazione all'utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia.

Per la prima volta viene prevista, la figura della persona di fiducia. Questo la dice lunga su quanto auspicato sia il passaggio al digitale, ed al fine di agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi on line per i contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, è stato previsto un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi on line per le persone di fiducia.

Vediamo di scoprire nel dettaglio cosa cambia.

Tra le principali novità si segnala, la possibilità che l’istanza sia presentata dall’interessato mediante una specifica funzionalità web disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 20 aprile 2023, che sostituisce l’invio del modulo attraverso il servizio on line “Consegna documenti e istanze”.

Inoltre, l’istanza può essere presentata anche tramite il servizio on line di videochiamata.

Con riferimento, poi, alla documentazione da allegare qualora l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, viene chiarito che per medico di medicina generale (tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato) si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto.

Peraltro, al fine di tener conto dei casi in cui l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità che un medico della struttura stessa, per legge autorizzato, ne possa attestare lo stato di impedimento.

Sempre nell’ottica della semplificazione e considerato che, in qualsiasi momento, può essere presentata l’istanza di disabilitazione, viene consentito di ampliare la durata dell’abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che la stessa scada il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nel relativo modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Il termine indicato dall’interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.

In tal modo, si agevolano quelle situazioni che presentano un certo grado di stabilità nel tempo, evitando ai soggetti interessati di dover presentare annualmente la richiesta di abilitazione.

Per ultimo un chiarimento utile a circoscrivere l’ambito di responsabilità della persona di fiducia, che nulla vieta possa essere uno zelante operatore del CAF.

Poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, il provvedimento precisa che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato e perciò non in capo alla persona di fiducia indicata.