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TRANSAZIONE FISCALE NOVITA’ INTERESSANTI

PIU’ OPPORTUNITA’ E MAGGIORE APPEAL ALLA TRANSAZIONE FISCALE

Nuovi e più interessanti tasselli vanno ad inserirsi nel quadro normativo di riferimento delle procedure di sostegno ai soggetti su cui gravano debiti anche erariali, tali da rendere sempre più urgente ed interessante l’avvio delle procedure di ristrutturazione del debito presso le ns sedi.

L’art. 180, comma 4 l.f., modificato dalla legge n. 159/2020, ha attribuito al tribunale il potere-dovere di omologare, in caso di concordato preventivo, le proposte di transazione fiscale, contributiva ed assicurativa (che nella prassi si configura in un accordo in ambito assistito con gli Enti creditori per tagliare e dilazionare i debiti tributari e previdenziali) anche in mancanza di voto da parte dell’Erario e degli Enti previdenziali ed assicurativi, se tali proposte sono decisive ai fini della Procedura e, in ultima analisi, convenienti per i rispettivi creditori; il comma 4 del dell’art. 182-bis attribuisce, poi, al tribunale il medesimo potere-dovere, anche per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, in caso di mancanza di adesione, da parte dei predetti Creditori pubblici, alle proposte loro formulate dal debitore.

Con il D.L. 118/2021, si è opportunamente provveduto, con l’art. 20, ad adeguare al Codice della crisi la lettura applicativa dell’art. 180, comma 4, l.f..

Pertanto, l’espressione “in mancanza di voto” viene ora modificata (e letta operativamente) in quella di “mancanza di adesione”.

Finalmente l’indicazione ora è chiara: per mancanza di adesione deve intendersi, nel concordato preventivo, anche la mancanza di adesione dovuta all’espressione di un voto negativo (e non la mera mancata manifestazione di voto per sua omissione).

Quindi il tribunale potrà, con effetto immediato (cioè dal 25 agosto 2021), omologare forzosamente la transazione fiscale, contributiva ed assicurativa (il c.d. cram down fiscale), anche in caso di voto contrario da parte dei rispettivi Enti creditori. La precisazione conferma, indirettamente, che uguale regola trova applicazione, a maggior ragione, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, dove già l’art. 182-bis, comma 4, l.f. parlava di mancanza di adesione.

Come se non bastasse il D.L. n. 118/2021 fornisce anche un’ulteriore preziosa precisazione, che avrà importanti ricadute operative, stabilendo, infatti, che l’adesione del fisco e degli Enti previdenziali ed assicurativi alla proposta di transazione formulata, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda: trascorso inutilmente questo termine, può essere richiesta al tribunale l’omologazione forzosa della transazione e, se gli Enti creditori comunicano successivamente il loro voto negativo, questo sarà da considerarsi tardivo e, quindi, privo di effetti.

Si può facilmente comprendere che la lentezza della macchina amministrativa pubblica sarà negativamente afflitta da questa nuova disposizione in favore di procedure di ristrutturazione dei debiti fiscali, previdenziali ed assicurativi. Per i cittadini si aprono definitivamente le porte ad un approccio più concreto e favorevole delle procedure di esdebitamento che noi abbiamo il dovere di promuovere e gestire in prima persona come punta avanzata del sostegno alle famiglie.