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Sull’edilizia libera s’inceppa l’Agenzia ancora bloccato il sistema

Ancora molti sono i nodi da sciogliere sull’esimente al visto ed asseverazione nel caso di edilizia libera

A caldo, dopo le apprensioni dovute al riassetto del sistema delle cessioni e sconto in fattura, tutti noi avevamo con entusiasmo salutato l’innalzamento della diga per arginare il ricorso generalizzato al visto,  l’idea che i lavori in edilizia libera non scontassero l’obolo del visto e dell’asseverazione era sembrata oltre che scelta governata dal buon senso anche concreta opportunità per uscire dall’empasse generata dal Decreto Antifrodi.

Ma ben presto i soliti timori hanno messo a nudo l’ormai scontata caducità delle certezze gelosamente serbate in grembo.

Il problema è nella definizione stessa del concetto di edilizia libera, aggettivo che lascia presagire “perimetri sfuggenti” lo stesso potrà dirsi dell’ambito temporale di applicazione delle nuove deroghe.

Problemi questi non secondari e che auspichiamo l’Agenzia possa affrontare nel più breve tempo anche perché vi è l’assoluta necessità di sbloccare il suo applicativo per la cessione dei crediti, in sintesi le semplificazioni previste dall'ultimo manovra per gli interventi di edilizia libera e sotto i 10.000 € a oggi restano ancora pie illusioni.

Ricordiamo che la legge di bilancio ha previsto l’esenzione dall'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni e/o attestazioni per le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del TU dell'edilizia dal il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabile in regime di edilizia libera e dalla relativa normativa regionale.

Non serve essere acutissimi osservatori per renderci facilmente conto che dentro questa definizione si nasconde un “mondo” di possibilità, come se non bastasse oltre alle elencazioni del glossario di edilizia libera e del testo unico dell'edilizia, la manovra, richiama la normativa regionale, senza dimenticare che all'interno del testo unico dell'edilizia c'è un'ulteriore riferimento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

A questo punto, non è facile giungere alla conclusione che il problema è davvero serio, non solo e non tanto per dirimere la strada all’interno delle diverse possibilità, ma soprattutto serve comprendere quale potrà essere il percorso che deciderà di seguire l’Agenzia, perché in siffatto dedalo non è difficile immaginare contenziosi, tutti vertenti sulla definizione di edilizia libera.

E’ dunque chiaro quali sono i problemi che rendono l’applicativo fermo al palo, dal canto nostro abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere che servirà fare riferimento alle normative del TU dell’edilizia, del glossario, dei riferimenti regionali, e delle disposizioni comunali, però dal momento che le norme sono nazionali, serve individuare criteri di certezza ed uniformità, stabilire dunque un “canovaccio” cui riferirsi, che possa essere replicabile in ogni comune del paese, salvo poi per il committente dei lavori autocertificare che trattasi di lavori in edilizia libera con riferimento alle disposizioni appena richiamate. La questione potrebbe complicarsi se pur trattandosi di opere in edilizia libera il Comune possa richiedere specifico titolo abilitativo, qui servirà comprendere se sarà prevalente la normativa nazionale oppure quella comunale. A parere dello scrivente si ritiene ragionevole pur acquisendo lo specifico titolo abilitativo far riferimento al fatto che secondo le norme nazionali il lavoro potrà essere comunque considerato di edilizia libera e per questo scevro da visto ed asseverazione. Il titolo abilitativo da acquisirsi preventivamente servirà esclusivamente con riferimento alle norme edilizie comunali e non già con riferimento agli adempimento per la cessione o sconto in fattura.

Riguardo questi aspetti, un chiarimento da parte delle entrate non solo è opportuno, ma urgente.