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SUPERBONUS APPLICATO ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA’ DIVISA

NELL’INTERPELLO 486 DEL 19 LUGLIO 2021 L’AGENZIA INTERVIENE SULLE CONDIZIONI PER UNA COOPERATIVA A PROPORIETA’ DIVISA PER APPLICARE IL SUPERBONUIS

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 486 in data 19 luglio 2021, riguardante il Superbonus e la cooperativa a proprietà divisa.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Occorre evidenziare che l'articolo 1, comma 66, lettera a), n. 1) della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Tali termini sono stati da ultimo modificati dal decreto legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che conferma il termine del 30 giugno 2022 relativamente alle spese sostenute dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e anche con la circolare n. 30 del 2020.

Nella citata circolare n. 24/E del 2020, nel paragrafo relativo all'ambito soggettivo, è stato precisato che sono destinatari dell'agevolazione, tra gli altri, le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d), dell'articolo 119 del decreto rilancio).

IMPORTANTE : l'applicazione delle disposizioni normative presuppone, quindi, l'esistenza di due requisiti:

  • -soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l'altro, alle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio;
  • -oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà delle cooperative assegnati in godimento ai propri soci.

Diversamente, il Superbonus non si applica alle spese relative ad interventi sulle unità immobiliari a destinazione commerciale, atteso che, come chiarito con la citata circolare n. 24 /E del 2020 tale detrazione riguarda interventi eseguiti su immobili residenziali.