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SUL 730 E’ NECESSARIO APPORRE IL VISTO PER IL 110%

Il famigerato D.L. n. 157/2021, “decreto antifrode”, che tante novità ha introdotto nelle procedure di verifica delle pratiche di superbonus, e che se pur non convertito, ha avuto le disposizioni recepite dalla legge di Bilancio 2022.
Nell’occasione analizziamo uno specifico aspetto della disposizione che ha previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità nell’ipotesi in cui il contribuente intenda far valere la detrazione del 110 per cento all’interno della dichiarazione dei redditi, quindi senza avvalersi né dello sconto in fattura, né della cessione del credito.

Dalla lettura della norma ciò cui è necessario far riferimento al fine di assolvere ai nuovi obblighi è la data di entrata in vigore della disposizione, cioè il 12 novembre 2021. 
Le istruzioni di redditi sono chiare, come pure le indicazioni contenute nella Circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, ed in particolare al paragrafo 1.1.1.1.
Viene infatti precisato che il visto deve essere apposto per le spese sostenute dal “12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data”. 

Un’interpretazione “ermeneutica” della disposizione ci porterebbe a ritenere che tutte le fatture emesse dal 12 novembre sicuramente ricadono nella nuova disposizione, fin qui nulla da eccepire, invece qualche dubbiosità la nutro in riferimento al principio di cassa, laddove si riferimento ai pagamenti a partire dalla stessa data.

E’ possibile infatti, che una fattura avente data 28 ottobre possa essere pagata in data successiva al 12 novembre, in questo caso il visto ci andrà o no?

La risposta non è caratterizzata da granitiche certezze e solo a parziale mitigazione del dubbio vi è, che nella successiva circolare del 27 maggio 2022, la n. 19/E, al paragrafo 1.1.1, l’Agenzia fa esclusivo riferimento al criterio della fatturazione distinguendo i documenti emessi prima del 12 novembre rispetto a quelli emessi a partire dalla predetta data. 
Alla luce di quest’ultimo documento potrebbe ritenersi che la data del pagamento sia ininfluente rispetto all’obbligo di visto, in quanto viene invece, ritenuta determinante, la data di emissione della fattura, questa interpretazione ci verrebbe in aiuto anche nel caso diametralmente opposto di un pagamento avvenuto in epoca precedente al 12 novembre con fattura invece essere emessa in data successiva.

Come ho scritto, la mitigazione del dubbio è solo parziale, perché contrariamente ai contenuti dell’ultima prassi, nelle istruzioni si è fatto riferimento sia alla data del pagamento che a quella di emissione del documento. Allo stato attuale, sapere se si è trattato di un ripensamento, non ci è dato sapere, anche in questo come in molti altri casi la speranza è che vi sia al più presto un chiarimento definitivo.

Il rischio dell’adozione di un criterio non condiviso esporrebbe il contribuente ad aver disconosciuta la detrazione, di contro vi è la complessità della pratica e la relativa asseverazione relativa al 110% (la circolare per il visto riassume 47 possibili tipologie di documenti correlati) che sappiamo, per il modello 730, non essere assorbita da quella genericamente apposta al modello da parte dell’intermediario