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STRETTA SULLE DETRAZIONI VISTO DI CONFORMITA’ AD AMPIO SPETTRO (PARTE 2)

VISTO ANCHE NEL CASO DI DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE

Nel precedente intervento si è presentata la prima e più importante novità, dal 12 novembre il visto leggero, nel caso in cui vi sia la cessione o lo sconto in fattura, si dovrà obbligatoriamente apporre anche alle pratiche non 110%.

La prima e più impellente domanda riguarda la certezza della decorrenza, è innegabile che tale modifica sia un cambiamento non di poco conto e che impatta sulle procedure ma soprattutto comporta una sostanziale rimodulazione dei costi. In prima battuta nella realizzazione dell’intervento non si era presa in esame tale eventualità, a questo si aggiunga, che a meno di interventi successivi, da un’interpretazione letterale della norma, il costo del visto non rientra fra le spese agevolabili nel caso non si tratti di 110%, questo perché il riferimento all’inserimento del costo del visto, il DL 34/2020 lo aveva previsto ESCLUSIVAMENTE per le pratiche 110%.

Non basta, per le pratiche avviate ma non concluse sarà necessario far prendere atto all’utenza che ora diviene necessario tener conto degli oneri relativi all’asseverazione e far comprendere che non si tratta di un  “capriccio” ma di un preciso obbligo di legge , l’auspicio è che gli organi di stampa e gli operatori del settore facciano una corretta e sana informazione al riguardo.

Tornando ai termini, il decreto legge 11/11/21 n.157 riguardante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni è stato pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021 entra dunque in vigore dal:

12 novembre 2021

 Questo in concreto implica di valutare gli effetti del DL in due precisi ambiti:

  1. Il 110%
    1. nel caso di utilizzo diretto nella propria dichiarazione dei redditi

  1. Tutte le altre detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico
    1. nel caso di cessione del credito o sconto
    2. nel caso di utilizzo diretto nella propria dichiarazione dei redditi

Perciò sarà necessario inserire un ulteriore ingrediente in questa pietanza, che credo molti di noi considerassero già sufficientemente “saporita”. In concreto, per le ristrutturazioni a venire poco importa, ora lo sappiamo ne terremo conto, il problema come riportato in apertura sussiste per tutte quelle pratiche non ancora trasmesse alle ore 24:00 del giorno 11/11/2021, le quali dovranno essere riprese ed implementate del visto diversamente non saranno trasmissibili.

Per comprendere la portata della norma serve spostarci anche un poco più in là, si è detto che nasce come misura anti frodi, questo significa che il visto altro non è che un piccolo tassello di un “puzzle” assai più articolato. I poteri dell’Agenzia sono rafforzati in termini di controllo, ad esempio viene prevista la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti della comunicazione delle cessioni dei crediti e delle opzioni, anche successive alla prima. Infatti, se l’Ufficio, svolgendo un controllo preventivo ed entro 5 giorni dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, dovesse riscontrare un profilo di rischio, procederà alla immediata sospensione degli effetti, la misura è inserita nel nuovo art. 122-bis , D.L. n. 34/2020.

Ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni merita approfondire i diversi profili di rischio che possono essere riassunti come segue:

  1. incoerenza e irregolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni (di cui al comma 1) con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. dati afferenti ai crediti oggetto di cessione ed ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al comma 1.

Come si potrà notare sono profili di rischio dove la discrezionalità dell’Ufficio gode di margini amplissimi, immaginiamo quante cause civili potrebbero nascere a seguito della mancata conferma della cessione da parte dell’Agenzia. Sarà perciò necessario inserire d’ora in poi fra gli elementi di rischio, oltre a quelli ordinariamente valutati e presi in esame nella pratica professionale quotidiana, afferenti la tipologia di spese e gli elementi posti a base dell’opera edilizia, anche quelli finora a noi sconosciuti riconducibili alla storia “fiscale e non” dei diversi attori coinvolti.

Nella sventurata ipotesi in cui siano confermati gli elementi di rischio cosa accade alla nostra pratica?

  • la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;

Nella fortunata ipotesi che invece non risultino confermati i rischi, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, cosa accade?

  • la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Si chiude questo ulteriore capitolo, con un contributo sui comportamenti da tenere da parte dei soggetti obbligati (banche,poste, intermediari finanziari, professionisti ecc..ecc..) che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, D.L. n. 34/2020. Questi nel caso in cui rilevino elementi di rischiosità non procedono all’acquisizione del credito.

Ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF, è necessario tener conto dei rischi connessi con (cfr. Comunicazione UIF-Covid 19 dell’11 febbraio 2021):

  1. l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
  2. la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
  3. lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti.