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SPOSTAMENTO E POSSIBILE DILAZIONE DEL SECONDO ACCONTO IRPEF!

Stefano Ceci

Il 16 ottobre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto “Anticipi” collegato alla Manovra 2024, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale.

Il provvedimento di cui voglio trattare è quello che prevede la possibilità di versare il secondo acconto irpef, direttamente entro il 16 gennaio 2024, oppure in 5 rate, di cui la prima sempre entro il 16 gennaio 2024, la seconda entro il 16 febbraio, la terza entro il 18 marzo (il 16 è sabato) la quarta entro il 16 aprile e l’ultima entro e non oltre il 16 del maggio del 2024.

Probabilmente le priorità erano e rimangono altre, comunque per dovere di cronaca mi compete spendere qualche parola sul provvedimento.

La possibilità è riconosciuta ad una platea piuttosto ristretta deve infatti trattarsi di:

  1. persona fisica titolare di partita iva;
  2. aver dichiarato, per il periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Sono perciò escluse società di persone, associazioni professionali ed ovviamente società di capitali.

Altro aspetto che interferisce (e non poco) con la corretta applicazione dell’adempimento agevolativo è che, dalla possibilità di spostamento sono invece escluse altre somme, i cui termini di versamento sono coincidenti con gli ordinari termini di versamento del secondo acconto irpef, specificatamente:

  1. i contributi previdenziali
  2. i contributi inail

Ciò comporta che ai fini del versamento, debba essere escluso dal totale delle somme riportate in F24 quanto non sarà possibile spostare al 16 di gennaio 2024, ad esempio le somme ascrivibili ai versamenti contributivi delle gestioni Inps, Artigiani Commercianti in acconto.

Va aggiunto che lo spostamento non è ovviamente gratuito, infatti nel caso di versamento rateale del secondo acconto, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’art. 20, comma 2,  D.Lgs. n. 241/1997. A tal proposito, si osserva che l’art. 5 del D.M. 21 maggio 2009 ha stabilito che “gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dal citato art. 20 “sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo” (risoluzione 5 agosto 2021, n. 53/E).

Ultime due considerazioni, si ritiene che ancorché si parli solo di irpef , possano rientrare nel novero dei tributi “spostabili” anche le imposte sostitutive.

Infine, che a prescindere dal totale delle entrate, la norma non dovrebbe applicarsi a coloro che versano l’acconto in unica soluzione perché l’acconto globale per il 2023 è inferiore a 257,52 euro.