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RAVVEDIMENTO OPEROSO DELEGA IN COMPENSAZIONE A ZERO O PARZIALMENTE A ZERO (TERZA PARTE)

F24 OMESSO CON VERSAMENTO A ZERO MODALITA’ DI RAVVEDIMENTO

In relazione alla compensazione possono verificarsi due ipotesi di adempimento e conseguentemente due ipotesi omissive:

  • Il modello F24 a zero con compensazione
  • Il modello F24 a debito con compensazione

modello F24 a debito con compensazione

I due casi sono simili ma non uguali. In un contesto dove le norme sono le stesse, gli adempimenti anche e le responsabilità le medesime, quello che cambia è il quantum della pretesa tributaria, nel caso precedentemente evidenziato vi poteva essere l’idea di una minore responsabilità dovuta al fatto che la delega era ad importo “ZERO” in questo caso, potremmo dire che non esistono attenuanti di sorta, si configura in tutto e per tutto come un mancato versamento di imposte. Il caso prospettato produce i medesimi effetti anche nel caso in cui si realizzasse una compensazione “parziale” cioè nel caso in cui il credito non riesca ad assorbire completamente il debito.

Perciò fermo restando l’obbligo di effettuare il versamento con le modalità telematiche descritte nel documento precedente in occasione del modello F24 con importo pari a zero, quindi utilizzando i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del corretto calcolo degli oneri da ravvedimento si dovrà effettuare una scissione del modello in due parti.

  • I tributi coperti dal credito
  • I tributi da versare

  1. Per la ritardata presentazione del modello F24 con compensazione di crediti saranno dovute le medesime sanzioni già viste per il caso precedente, in misura ridotta o meno, a seconda che la regolarizzazione sia spontanea o meno.
  2. Invece, per il ritardato versamento dell’importo dell’imposta (o del contributo) che eccede la compensazione, che coinciderà con il saldo a debito del modello F24, saranno dovute le ordinarie sanzioni da ravvedimento operoso, in misura percentuale, maggiorate degli interessi.