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RAVVEDIMENTO OPEROSO 2021 (SECONDA PARTE)

OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTO A MEZZO DI DELEGA F24 MODALITA’ DI RAVVEDIMENTO

il legislatore ha offerto anche di più, la misura della sanzione del 15% o del 30% viene abbattuta con ulteriori riduzioni modulate in funzione dei tempi del ritardo.

Avremo così:

  1. il Ravvedimento Sprint,
  2. il Ravvedimento breve,
  3. il Ravvedimento trimestrale (intermedio),
  4. il Ravvedimento annuale (lungo),
  5. il Ravvedimento biennale
  6. il Ravvedimento ultra biennale

Vediamoli nel dettaglio :

  • ravvedimento Sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell'1,4% e l'interesse al tasso legale che dall' 01.01.2017 è pari allo 0,1% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve).

  • ravvedimento Breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all'1,5%  (1/10 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1%;  

  • ravvedimento Intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1%;

  • ravvedimento Lungo (entro un anno): per versamenti eseguti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1%;

  • ravvedimento Biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1%;

  • ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1%.

( SEGUE )