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QUARTA CESSIONE MA SOLO DAL PRIMO DI MAGGIO

La quarta possibilità di cessione prevista dall’art. 29-bis del decreto Energia, nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere foriera di ulteriori possibilità per le banche cessionarie ma anche per i cedenti, ma sarà davvero così? In molti cominciano ad interrogarsi sull’effettiva efficacia del provvedimento, proviamoci anche noi analizzando la situazione ante e post “quarta cessione”.

Prima era possibile effettuare al massimo tre cessioni dei crediti, dopo l’esecuzione dei lavori agevolati. La possibilità era estesa a tutti i bonus.

La prima cessione era incondizionata, nel senso che poteva essere fatta a favore di chiunque ne avesse interesse anche una persona fisica esclusa dal loro edilizio.

La seconda e la terza invece, potevano essere effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti “vigilati”, che sono istituti di credito, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e gruppi assicurativi operanti in Italia.

Fino al 30 di aprile qui finivano le possibilità di cessione, ma ora, dal primo del mese di maggio se ne è aggiunta un’altra, vediamo come funziona.

Dal 1° maggio: “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di un’ulteriore cessione”.

Primo limite, se nel novero dei soggetti che potevano acquistare crediti dal secondo fino al terzo passaggio erano comprese oltre alle banche anche assicurazioni, intermediari finanziari, ora per il quarto entrano in gioco solo le banche!

Il legislatore ha voluto agevolare lo svuotamento dei magazzini solo per le banche e non già per gli altri intermediari vigilati.

Abbiamo evidenziato il primo limite, andiamo ora a comprenderne i motivi; si è voluto aiutare le banche in questo processo di asciugatura, in quanto ci si deve ricordare che l’utilizzo dei crediti da parte dei cessionari dovrà seguire la medesima linea temporale prevista per il cedente.

Comprendiamo meglio: se una banca avesse acquistato un credito da 50.000,00 per superbonus 2021, avrebbe la possibilità di recuperare fino al 2026, 10.000 euro all’anno in compensazione. Ipotizzando che per il 2023 la banca possa compensare solo 5.000 euro piuttosto che i 10.000 previsti, avrebbe una perdita secca di 5.000 euro! Immaginiamo perciò quanta attenzione porranno gli istituti nell’acquisto e quanta pianificazione fiscale sarà stata fatta in funzione delle effettive capacità di smaltimento dei crediti che ogni banca potrà garantire.

Le novità non risolvono questo problema, rimane dunque la questione dei possibili crediti inutilizzabili, ma come ha pensato il legislatore di risolverla? Con la possibilità di procedere alla quarta cessione.

Idea interessante ma con precisi vincoli che a parere di chi scrive ne minano l’efficacia, i crediti per la quarta (ed ultima volta) potranno essere ceduti a correntisti che potrebbero avere l‘occasione di acquistare a condizioni favorevoli tali crediti, utilizzando gli stessi in compensazione con le imposte dovute.

Il vincolo consiste nel fatto che tali possibilità sono operative solo per i crediti maturati dalla data del 01 maggio 2022, il che fa si che i crediti ceduti fino al 30 aprile non possano godere di questa ulteriore possibilità ma continueranno a soffrire il limite delle tre cessioni.

A questo punto è legittimo immaginare che le banche avranno interesse a smaltire prima i crediti vecchi che non presentano la possibilità di essere ulteriormente ceduti collegandoli ad esempio a politiche aggressive sulla fruizione dei servizi offerti dall’istituto bancario ed i crediti nuovi rimarranno con ogni probabilità al palo.