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PROROGA ROTTAMAZIONE QUATER

Il 21 aprile, con un comunicato stampa, il Mef ha fatto sapere ai contribuenti interessati, che il termine ultimo per l’adesione alla “rottamazione quater” è stata spostato dal 30 del mese di aprile al 30 giugno 2023.

Nell’attesa del decreto rifacciamo il punto della situazione.

La proroga interessa lo spostamento del termine ultimo per la presentazione dell’istanza; dunque, rimane invariato il periodo interessato dalla definizione.

Continuiamo a riferirci a carichi  affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, conseguenza di ciò, ora come nel passato, sarà che non rileverà la data di notifica della cartella, ma la data di esecutività del ruolo, ciò significa che anche cartelle notificate successivamente al 30 giugno potrebbero rientrare nel novero dei ruoli definibili, ricordo che, con il solo pagamento delle imposte e delle somme a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, vengono annullate le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.

E’ utile sapere che rientrano nel perimetro della definizione, non solo cartelle non ancora notificate alla data del 30 giugno, ma anche precedenti rateizzazioni in corso o decadute, eventuali sospensioni, oppure precedenti rottamazioni decadute a seguito di omessi o tardivi pagamenti, insomma un perimetro decisamente ampio e sicuramente utile a definire in maniera positiva molte posizioni debitorie nei confronti dell’erario, in taluni casi incagliate per il peso di sanzioni ed interessi di mora che nel cumulo non è difficile possano superare anche oltre il 100% delle imposte.

Gli effetti di questo “utile” spostamento non si limitano a procrastinare i termini di adesione ma interessano (per il momento) anche la data relativa al primo o unico pagamento, infatti, il cronoprogramma precedente aveva previsto oltre al termine del 30 di aprile, l’accettazione dell’stanza comunicata entro il 30 di giugno ed il primo od unico pagamento in data 31 luglio, ora invece:

  1. 30 settembre 2023 sarà il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata;
  2. 31 ottobre 2023 sarà la scadenza per il pagamento della prima o unica rata.

Ricordo che l’istanza potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/

Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:

- se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

- se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:

1) riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;

2) dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;

3) se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

L'Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare all'interessato, entro il 30 settembre 2023, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.

Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

Concludendo, con le scadenze di pagamento, rimane invariata la possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione o 18 rate trimestrali.

Al momento, per effetto della proroga risulta spostata esclusivamente la data del primo od unico pagamento che viene portato dal 31 luglio al 30 novembre 2023, mentre il secondo rimane (per il momento) fermo alla stessa data, cioè sempre il 30 novembre 2023.

Nel caso di pagamento rateale le restanti 16 rate, di pari importo, saranno ripartite nei successivi 4 anni, e saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, con l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Non ci resta che attendere la pubblicazione del decreto, con la speranza che possa rivedere anche i termini del secondo pagamento che nell’attuale cronoprogramma si andrebbe a sovrapporre al primo essendo entrambi scadenti in data 30 novembre 2023.