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PROROGA NEL 2023 PER IL BONUS PRIMA CASA UNDER 36

L’intervento nella legge di bilancio è stato necessario in quanto la circolare 3/22 del 04/02/22 aveva chiarito che la proroga del bonus avrebbe coperto esclusivamente il periodo dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.

Dunque il provvedimento interviene nel prevedere una proroga del bonus mantenendo inalterate tutte le condizioni per questo previste.

Possono perciò beneficiare del bonus prima casa:

i giovani con meno di 36 anni con un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione dal 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (se venisse confermata la proroga). Il bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.

Riassumiamo per grandi linee le agevolazioni previste:

  1. per gli acquisti non soggetti a IVA è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  2. in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.

Il bonus, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (sempre se sarà prorogato) prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Un passaggio anche sulle cause che ne determinano la cancellazione.

Come facile immaginare la prima condizione ineludibile sarà l’ISEE, perciò l’under 36 che non rispettasse i limiti di reddito previsti, avrebbe comunque diritto alle agevolazioni “prima casa” ma non quelle speciali previste dal bonus, subirebbe perciò il recupero dell’imposta di registro (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna) ed inoltre per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovrà restituire il credito d’imposta indebitamente usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%.