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PROROGA DELL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

ANCHE QUEST’ANNO, COSÌ COME GIÀ ACCADUTO LO SCORSO ANNO, LE RAGIONI DELLA PROROGA STANNO NELLA PARTICOLARE SITUAZIONE IN CUI VERSANO MOLTE IMPRESE E PROFESSIONISTI A CAUSA DELLA CRISI DA COVID 19

 Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi”.

Effetti della proroga

Vengono ridefinite le scadenze di versamento delle imposte (saldo 2020 e primo acconto 2021) derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020 come segue:

  1. scadenza “naturale”: 20 luglio;
  2. scadenza con maggiorazione dello 0,4%: 20 agosto.

Non si dice nulla a proposito delle imposte sostitutive e dell’IRAP, vale comunque il classico “effetto trascinamento”, per cui rientrano nella proroga anche le imposte sostitutive e l’IRAP.

Soggetti interessati ed esclusi

La proroga riguarda solamente i “contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario”.

Per l’individuazione dei soggetti interessati si dovrebbero applicare, anche se con i relativi distinguo, le stesse regole dello scorso anno.

Pertanto, dovrebbero essere interessati i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

In passato, a proposito della proroga del 2019, l’Agenzia con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 ha affermato che rientravano nella proroga 2019 anche i soggetti che:

  1. applicano il regime forfetario agevolato e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  2. determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  3. dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Se, per quanto riguarda i forfetari, non ci dovrebbero essere dubbi, in quanto esplicitamente citati nel comunicato del MEF, per gli altri soggetti sopra citati (contribuenti che dichiarano cause di esclusione ISA), salvo smentite, si ritiene che tali chiarimenti possano valere anche per la proroga attuale.

Non dovrebbero, invece, rientrare nella proroga i soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie di applicazione degli ISA attualmente pari a 5.164.569 euro.

Nuove scadenze e nuove rateizzazioni

Si riporta il nuovo calendario dei versamenti e relative rateazioni:

Senza maggiorazione

Con maggiorazione dello 0,4%

Rata 1

20 luglio

21 agosto

Rata 2

20 agosto

16 settembre

Rata 3

16 settembre

18 ottobre

Rata 4

18 ottobre (il 16 ottobre cade di sabato)

16 novembre

Rata 5

16 novembre

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Si ricorda che l’interesse da applicare ad ogni rata successiva alla prima, è dovuto in misura forfetaria ed è pari al 4% annuo. Si calcola, a prescindere dal giorno di pagament