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PERPLESSITA’ RIGUARDO LA PROROGA DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUBTI PREVIDENZIALI IN ACCONTO

IL DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE A SALDO ED IN ACCONTO PER I SOGGETI TITOLARI DI PARTITA IVA ED INTERESSATI DALL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA), COMPRESI QUELLI ADERENTI AL REGIME FORFETARIO.

Il rispetto del termine di versamento, ora fissato al prossimo 20 luglio, si complica per il versamento del primo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2021 la cui scadenza, per i lavoratori autonomi e per i professionisti è stata differita a data da destinarsi.

Il provvedimento è stato reso necessario dalla persistente mancata attuazione dell’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), che ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

La predetta disposizione demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il cui iter è tuttora in corso. Pertanto l’INPS con il messaggio 2418 del 25 giugno 2021 ha comunicato il differimento a data da destinarsi dei termini di pagamento:

  1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  2. delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Soggetti beneficiari del differimento. Requisiti

Il differimento si applica, pertanto, a lavoratori autonomi e professionisti beneficiari dell’esonero parziale dei contributi di cui innanzi, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 a favore dei soggetti aventi i seguenti requisiti:

  1. reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  2. calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Si ricorda peraltro che, nelle more della pubblicazione dell’atteso decreto interministeriale, nei confronti dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali di artigiani e commercianti era già stato disposto lo slittamento generalizzato dal 17 maggio al 20 agosto 2021 della prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2021 (INPS, messaggio 1911/21 e circolare n. 85/2021).

E’ intervenuto in tal senso l’articolo 47 del Decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), disponendo che il versamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Rateizzazione

Infine, come per le imposte sui redditi, commercianti e artigiani possono rateizzare l’importo dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello “Redditi 2021-PF”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2020 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2021.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2021-PF” aggiornate alla luce della proroga dei termini di versamento.