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PER IL PROMISSARIO ACQUIRENTE QUALI REGOLE VALGONO?

Una sostanziale equiparazione con i bonus ristrutturazione nel caso di 110% ed un promissario acquirente

Molti acquirenti di immobili iniziano a fare i conti con la prima delle scadenze in calendario per il Super Bonus (sempre al netto di possibili proroghe), il 30 di giugno.

Per i proprietari di abitazioni unifamiliari sarà necessario, aver completato almeno il 30 per cento degli interventi e ricordiamo che il termine per ultimare tutti i lavori è comunque la fine dell’anno, cioé il 31 dicembre 2022.

Per i condomini i tempi sono un po’ più lunghi, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022.

Di grande attualità, vista la corsa all’ottenimento del massimo dei benefici, è la posizione del promissario acquirente di immobile.

Quali sono le procedure che possono permettere di superare gli stretti vincoli legati ai tempi della vendita dell’immobile, ricordando che questo diviene determinante soprattutto nel caso di condomini che potrebbero già avere avviato le pratiche per la realizzazione dei lavori, in questi casi qual è la posizione dei promissari acquirenti ai fini del 110%, soprattutto con riferimento  alla data del rogito che potrebbe essere successiva all’inizio di questi?

Insomma quali sono le condizioni per un’immissione al beneficio del 110% anche in pendenza del rogito?

Ai più è noto che condizione essenziale per la detrazione è che si sia possessori dell’immobile al momento di effettuazione dei lavori o che , in alternativa al possesso, si sia titolari di diritto reale idoneo.

Ai fini della verifica temporale dei requisiti, rileva la data di effettuazione dei lavori e la posizione del soggetto in relazione al bene su cui questi sono realizzati.

In aiuto ci viene l’art. 119 del decreto Rilancio , questo è quanto è desumibile dalla circolare 24 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate che, al punto 1.2, sottolinea quanto di seguito riportato:

Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.”

Allora possiamo ben dire che coerentemente con quanto avviene per le altre detrazioni, l’entrata in possesso dell’immobile se precedente al rogito potrà validamente essere certificata anche dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita. Riassumendo, queste saranno le precise condizioni:

  1. che il preliminare sia registrato
  2. che questo sia stipulato e registrato prima dell’avvio dei lavori.