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( PARTE SECONDA) SEMPLIFICAZIONI DELLA CILA, IL RISVOLTO DELLA MEDAGLIA SONO CRITICITA’ CHE POTREBBERO ESSERE DIFFICILMENTE SUPERABILI

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E LA CORTE DI CASSAZIONE HANNO CREATO UNA SORTA DI “TEMPESTA PERFETTA” CHE POTREBBE LIMITARE E SCORAGGIARE L’UTILIZZO DEL SUPERBONUS. IL D.L. N. 77/2021, LASCIA “IMPREGIUDICATA OGNI VALUTAZIONE CIRCA LA LEGITTIMITÀ DELL’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO”,

Le denunciate criticità risiedono perciò nel contenuto del  nuovo comma 13-ter ( dell’art.33 del DL 77/21) vediamo quali sono :

  • Innanzitutto si sostituisce integralmente la precedente disposizione che prevedeva che le asseverazioni si dovevano riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. Di conseguenza, ad avviso di chi scrive, è necessario ripristinare la suddetta disposizione per evitare i dubbi e le perplessità più volte manifestati sull’argomento;

  • Ma l’aspetto più inquietante è che in questo modo, la CILA diventa un’autodenuncia per cui, in caso di abusi, il Comune potrà bloccare il cantiere relativo al 110%, ordinando di rimuovere le opere non autorizzate, neutralizzando in tal modo il superbonus;

  • Altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che non si possono fare varianti alla CILA; perciò se in un cantiere si deve modificare qualche elemento sostanziale del progetto, occorre presentare una nuova CILA e ciò potrebbe creare un blocco dei finanziamenti e la cancellazione del beneficio per i lavori trainati eseguiti nel frattempo;

  • in linea di principio, è possibile intervenire con più interventi incentivanti ma la CILA semplificata non è sufficiente per il bonus casa 50%, per il bonus facciate 90% e per l’ecobonus 65% e 50% che, invece, richiedono sempre la conformità urbanistica obbligatoria;

  • alla luce di quanto sopra sembrerebbe inevitabile per  i professionisti più accorti fare comunque le verifiche sullo stato di legittimità dell’immobile, con gli accessi agli atti, e dovranno sempre rappresentare ai committenti, in maniera precisa, la presenza di eventuali difformità o abusi.

Quali potrebbero essere le indicazioni da recepire per rendere serenamente appetibile il superbonus 110%, in sede di conversione in legge del D.L. n. 77/2021 si dovrebbe:

  1. escludere la valutazione postuma circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento, cancellando l’ultimo periodo;
  2. se ciò non è possibile, quanto meno stabilire un termine perentorio (per esempio, un anno) per le valutazioni di legittimità di cui sopra;
  3. consentire la CILA anche per le varianti, senza la necessità di doverle ripresentare ogni volta con i problemi di cui sopra;
  4. consentire la CILA anche per il bonus casa 50%, per il bonus facciate 90% e per l’ecobonus 65% e 50%;
  5. consentire il ravvedimento operoso per rettificare attestazioni con errori formali;
  6. aumentare dal 2% al 4% il limite di tolleranza previsto dall’art. 49, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 380/2001;
  7. stabilire che le asseverazioni si devono riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi, riscrivendo il precedente comma 13-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio, oggi sostituito;
  8. consentire il superbonus 110% anche agli immobili condonati, la cui pratica ancora non è stata definita; in caso di rigetto del condono si deve recuperare il superbonus 110%;
  9. prorogare al 2026 il superbonus 110%, ampliandolo a professionisti ed imprese;
  10. non inserire mai il superbonus nel redditometro, come si è paventato.

(SEGUE)