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( PARTE PRIMA) SEMPLIFICAZIONI DELLA CILA, IL RISVOLTO DELLA MEDAGLIA SONO CRITICITA’ CHE POTREBBERO ESSERE DIFFICILMENTE SUPERABILI

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E LA CORTE DI CASSAZIONE HANNO CREATO UNA SORTA DI “TEMPESTA PERFETTA” CHE POTREBBE LIMITARE E SCORAGGIARE L’UTILIZZO DEL SUPERBONUS. IL D.L. N. 77/2021, LASCIA “IMPREGIUDICATA OGNI VALUTAZIONE CIRCA LA LEGITTIMITÀ DELL’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO”,

Il corto circuito legislativo trae origine dal vizio che affligge la norma sul 110%, e cioè che come legge speciale fa riferimento però a norme ordinarie edilizie e fiscali, la cui applicazione potrebbe ingessare l’utilizzo dell’agevolazione.

In precedenti interventi su FISCALNEWS24 si era approfondito l’art. 33, comma 1, lettera c), del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio) che ha completamente sostituito il comma 13-ter dell’art. 119, stabilendo che gli interventi del superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono a tutti gli effetti manutenzione straordinaria e, quindi, sono realizzabili mediante la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Primo aspetto è l’evidente maggiore semplicità della CILA rispetto alla SCIA; inoltre:

  • gli errori sulla CILA sono sempre considerati veniali e hanno un costo di 1.000 euro, che si riduce a 333 euro se ci si “pente”, chiedendo una nuova CILA durante l’esecuzione dei lavori (art. 6-bis, comma 5, D.P.R. n. 380/2001);

l’art. 44, D.P.R. n. 380/2001 (T.U. sull’edilizia) qualifica come reati solo gli interventi che esigono una SCIA o un permesso di costruire, trascurando, quindi, gli interventi realizzabili con CILA.

Nella CILA, per utilizzare il superbonus 110% devono essere attestati (alternativamente):

  • gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento (per esempio, licenza edilizia),
  • oppure il provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (per esempio, la sanatoria edilizia), oppure che la costruzione è stata completata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Questa circostanza sicuramente facilitativa si presta però all’insorgenza di alcune criticità, riepiloghiamo perciò vantaggi e criticità.

VANTAGGI DELLA CILA

Il primo il più importante, non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. n. 380/2001;

ma soprattutto di limitare la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 49, D.P.R. n. 380/2001 nei seguenti, tassativi casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità della CILA;

c) assenza dell’attestazione dei dati in precedenza esposti;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni rilasciate, con le sanzioni, penali ed amministrative, di cui all’art. 119, comma 14, citato.

Fin qui tutto bene, però la gabbola si nasconde nell’ultimo periodo, il nuovo comma 13-ter prevede che: “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

(SEGUE)