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OBBLIGO DELLO SPID ANCHE PER BONUS CASA

ACCESSO AI PORTALI ENEA PER ECOBONUS ORDINARIO, BONUS FACCIATE E BONUS CASA COSA OCCORRE SAPERE

A partire dal 1° ottobre 2021, cambiano anche le procedure per inserire sui portali ENEA le nuove pratiche per l’ecobonus ordinario, il bonus facciate e il bonus casa del 50% per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.

In particolare, dal 1° ottobre, per le persone fisiche, l’inserimento delle nuove dichiarazioni sarà possibile solo mediante l’accesso con SPID.

Nessuna modifica, invece, per le aziende. Anche dopo il 1° ottobre, infatti, sia la creazione di nuovi account sia l’inserimento delle nuove dichiarazioni continueranno ad avvenire utilizzando le credenziali di accesso ENEA (e-mail e password).

Attenzione

Nella precedente news abbiamo trattato dell’account “asseveratore” vediamo cosa fare per i nuovi account “beneficiario” ed “intermediario”.

Dal 1° settembre 2021, la registrazione di nuovi account di tipo «beneficiario» e «intermediario» intestati a persone fisiche avviene fin da subito solo attraverso SPID.

Le pratiche inserite precedentemente potranno essere visualizzate, completate e modificate, nei tempi consentiti, utilizzando le credenziali ENEA (e-mail e password) sia nel caso delle persone fisiche sia nel caso di aziende.

Comunicazione bonus casa 2021

Si ricorda che per la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) è necessario trasmettere all'ENEA solo le informazioni sugli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Per i lavori che vengono nell'anno 2021, la comunicazione deve essere effettuata attraverso il sito bonuscasa2021.

Sono soggetti all’obbligo di invio dei dati all’ENEA i seguenti interventi:

  1. riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti;
  2. sostituzione di infissi;
  3. installazione di collettori solari, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti, sistemi ibridi, microcogeneratori, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, installazione di generatori di calore a biomassa, installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, sistemi di termoregolazione e building automazione, impianti fotovoltaici;
  4. installazione di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici e asciugatrici), di classe energetica minima A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati. Gli acquisti effettuati nel 2021 sono ammessi al bonus mobili solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 58).

Comunicazione per l’ecobonus e il bonus facciate

Le pratiche relative all’ecobonus del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% e al bonus facciate, per gli interventi con fine lavori nel 2021, devono invece essere trasmesse attraverso il sito ecobonus2021.

Per il bonus facciate, l’invio della scheda descrittiva è richiesto esclusivamente per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio.

LA TEMPISTICA DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative all’ecobonus, al bonus facciate e al bonus casa devono essere inviate entro 90 giorni dalla data di fine lavori o del collaudo.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, la data di collaudo anche parziale o la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Come più volte ricordato: per il bonus casa, la trasmissione all’ENEA dei dati è obbligatoria, ma, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E/2019, il diritto al bonus non viene meno se non viene effettuata.

Per l’ecobonus e il bonus facciate, invece, la mancata trasmissione della scheda descrittiva comporta la decadenza dalla detrazione fiscale.

L’omesso invio può essere sanato ricorrendo alla remissione in bonis, che si perfeziona con il pagamento della sanzione di 258 euro e con l’invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.