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MODELLO 730/23 LE NOVITA’ SULLE DETRAZIONI

Le novità sul modello 730 in relazione alle detrazioni / deduzioni non sono molte e per scovarle serve anche un po' di fiuto.

Proviamo a trovarle ed a presentarle.

La prima novità corposa, riguarda gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Debutta sulla dichiarazione 730/23 una nuova detrazione che interessa l’arco temporale 01/01/22 31/12/2025.

La detrazione come tutte le detrazioni concorre ad abbattere l’imposta lorda per tutto il suo ammontare, dunque non genera riporti a credito.

L’onere viene riconosciuto in relazione al pagamento delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere

architettoniche è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3

del valore millesimale dell’edificio.

La prassi dell’Agenzia chiarisce inoltre, che:

  • la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle

barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità;

  • la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori;

  • per l’installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile. Anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile;

la detrazione è aggiuntiva al superbonus e, a differenza di questo, non è subordinata alla effettuazione degli interventi “trainanti”.

Sulla base di quest’ultimo chiarimento si deduce che, per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere, è possibile fruire alternativamente:

  • della detrazione in parola nel limite di spesa di 50.000 euro, a nulla rilevando che tali interventi, in quanto effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica, possano essere astrattamente ricondotti tra quelli “trainati” per i quali spetta il superbonus;
  • del superbonus, nel limite di spesa previsto di 96.000 euro. Ciò a condizione, tuttavia, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica.