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MAPPA DEL MILLE PROROGHE (3/6)

La Camera dei Deputati ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022).

Con l’obiettivo di ampliare le conoscenze messe a disposizione delle nostre sedi sul territorio, le diverse aree di intervento del provvedimento di legge, sono state ricomprese all’interno di lavori monotematici, così come riassunto nei punti che seguono.

1.          NOVITÀ FISCALI (A)

2.          NOVITÀ FISCALI (B)

3.          NOVITÀ PER I BILANCI 2022

4.          LAVORO E PREVIDENZA

5.          ENTI DEL TERZO SETTORE

6.          AGEVOLAZIONI E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Novità per i bilanci 2022

Sospensione ammortamenti

L’articolo 3, comma 8, intervenendo sull’articolo 60, comma 7-bis, del  D.L. n. 104/2020, estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Sterilizzazione perdite

Il successivo comma 9 dell’articolo 3 modifica il comma 1 dell’articolo 6 del D.L. n. 23/2020, confermando alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, la possibilità di sospensione per 5 anni, fino all'approvazione del bilancio legato all'esercizio 2027, gli adempimenti in materia di riduzione del capitale sociale previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter.

In particolare, a seguito della disposizione, con riferimento alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022:

  1. il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 del capitale sociale non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo;
  2. nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Alle perdite emerse durante l’anno 2022, è prevista anche la disapplicazione, fino al quinto anno successivo a quello di realizzazione della perdita, della causa di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all’articolo 2484, primo comma, numero 4), e all’articolo 2545-duodecies del codice civile.

Ai sensi dell’ articolo 6, comma 4, del  D.L. n. 23/2020, le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Svolgimento delle assemblee di società ed enti

Sempre all’articolo 3, il comma 10-undecies conferma l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. di cui all' articolo 106 del  D.L. n. 18/2020 anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.

La disposizione non riguarda il comma 1 del predetto articolo 106, che dispone l’allungamento a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio del termine di approvazione del bilancio. Pertanto, in base alla normativa attualmente vigente, l’approvazione del bilancio di esercizio 2022 deve avvenire, salvo che sussistano particolari condizioni, nei termini ordinari di 120 giorni.

A seguito dalla proroga prevista dalla disposizione, per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2023:

  1. le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista;
  2. le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
  3. le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente.

Nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;

- le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono ricorrere all’istituto del rappresentante designato ( art. 135-undecies, TUF) per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e possono prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

Ai sensi del comma 8-bis del  D.L. n. 18/2020, le predette disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.