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MAPPA DEL MILLE PROROGHE (2/6)

La Camera dei Deputati ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022).

Con l’obiettivo di ampliare le conoscenze messe a disposizione delle nostre sedi sul territorio, le diverse aree di intervento del provvedimento di legge, sono state ricomprese all’interno di lavori monotematici, così come riassunto nei punti che seguono.

1.          NOVITÀ FISCALI (A)

2.          NOVITÀ FISCALI (B)

3.          NOVITÀ PER I BILANCI 2022

4.          LAVORO E PREVIDENZA

5.          ENTI DEL TERZO SETTORE

6.          AGEVOLAZIONI E ULTERIORI DISPOSIZIONI

NOVITÀ FISCALI (B)

Stralcio cartelle Comuni e altri Enti territoriali

L'articolo 3-bis modica alcune disposizioni riguardanti la “tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

In particolare, integrando la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dall’articolo 1, commi 186-205 della legge di Bilancio 2023, viene chiarito che i provvedimenti con cui gli enti territoriali scelgono di applicare tale definizione agevolata acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore.

Viene inoltre data facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dai commi da 186 a 204 della legge di Bilancio 2023:

della conciliazione agevolata delle controversie, di cui ai commi da 206 a 212 della legge di Bilancio 2023;

della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione, di cui ai commi da 213 a 218 della legge di Bilancio 2023;

della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, di cui ai commi da 219 a 221 della legge di Bilancio 2023.

Viene inoltre modificato il comma 222 della legge di Bilancio 2023 che detta la disciplina del cd. saldo e stralcio, che prevede l’annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Con la nuova norma si estende dalla data del 31 marzo alla data del 30 aprile 2023 l’operatività dell’annullamento automatico dei debiti.

Viene inoltre prorogato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare di non aderire all’annullamento dei ruoli.

Tali enti, entro la medesima data del 31 marzo 2023, possono in alternativa adottare un provvedimento con il quale, fermo restando il regime generale delle esclusioni dall’annullamento automatico (disposto dal comma 226), stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di annullamento automatico (di cui al comma 222) ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Attraverso tale modifica viene, quindi, estesa anche ai carichi formati dagli enti diversi da quelli statali la possibilità di stralcio anche al capitale della cartella, ossia alla quota riferita all’imposta.

Termine utilizzo bonus carburanti terzo trimestre

L'articolo 15, comma 1-quinquies, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca riconosciuto per il terzo trimestre 2022 previsto dall’

articolo 7 del  D.L. n. 115/2022.

La disposizione introduce anche l’obbligo per i beneficiari del credito d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, di inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

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