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LE SPESE PER LE MASCHERINE POSSONO ESSERE DETRATTE

L’OBBLIGATORIETA’ DELLA MASCHERITA TRASCINA LE DETRAZIONI

L’utilizzo della mascherina, sia essa chirurgica oppure FFP2 o FFP3, non è più un semplice accessorio ma un preciso obbligo di legge  oltre che una ragionevole necessità.

Non basta perciò far riferimento alle numerosissime norme che ne richiamano l’uso obbligatorio non solo nei luoghi chiusi ma anche, ultimamente, all’aperto ed in tutta Italia, in questo caso esclusivamente di tipo FFP2 (o FFP3, non chirurgica) a partire dal 24 dicembre 2021, e fino alla fine dello stato di emergenza – ovvero, salvo ulteriori proroghe, fino al 31 marzo 2022 ex D.L. 221 del 24 dicembre 2021, articolo 1.

In forza di tali obblighi normativi Le spese sostenute per l’acquisto di tali dispositivi costituiscono una voce sempre più importante, che grava sulle finanze dei cittadini; pertanto, a parziale consolazione, è interessante ricordare che tale spesa può, nel rispetto di determinate condizioni, rientrare nel novero delle spese sulle quali è concessa la detrazione IRPEF nella misura del 19% (al superamento, con le spese mediche, della franchigia di 129,11 euro).

Più precisamente, le mascherine, possono essere considerate dispositivi medici, e portate in detrazione nell’osservanza delle regole generali previste per tali dispositivi.

Per averne garantita la detrazione sarà innanzi tutto necessario che si tratti di prodotti certificati come dispositivo medico (DM) o dispositivo di protezione individuale (DPI); ciò significa che non sarà mai detraibile la spesa sostenuta per l’acquisto di mascherine tessili e per l’acquisto di mascherine non conformi alle normative comunitarie (ovvero quelle sprovviste del marchio CE).

Con riferimento alla questione che tanto ha fatto parlare, soprattutto nella prima fase della pandemia, cioè la marcatura CE (circolare n. 11/2020) si ricorda che la questione può essere superata, senza necessità di ulteriori controlli, se il documento di spesa riporta il codice AD, ovvero, nella codifica prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, “Acquisto o affitto di dispositivo medico CE”.

Secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, se invece il documento di spesa non riporta il codice AD, seguendo le regole generali previste per i dispositivi medici, valgono le seguenti indicazioni:

  1. per i dispositivi compresi nell’elenco allegato alla circolare n. 20/2011 è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
  2. per i dispositivi medici non compresi nell’elenco, invece, per la detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

 Per poter esercitare la detrazione è necessario disporre di un valido titolo di acquisto (documento commerciale o fattura), dal quale deve emergere chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa. La semplice indicazione della locuzione “dispositivo medico” non è, da sola, sufficiente a garantire il diritto alla detrazione.  Non è invece necessario che il pagamento sia avvenuto in modalità tracciabile (come normalmente richiesto, a partire dal 1° gennaio 2020, per le spese mediche). Infatti, alla regola della tracciabilità sfuggono le spese sostenute per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e le spese sostenute ai fini di avvalersi di prestazioni fornite da strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubblico o accreditato).