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LE IMPRESE POSSONO SCEGLIERE IL GESTORE PRIVATO ENTRO IL 31 MAGGIO 2021

PER LE AZIENDE, LA SCELTA DI SERVIRSI DI UN SERVIZIO PRIVATO AL DI FUORI DI QUELLO PUBBLICO PER AVERE EFFETTO DAL 2022 DEVE ESSERE COMUNICATA ENTRO IL 31 MAGGIO 2021

Nel corso dell’iter di conversione del decreto Sostegni, è stato modificato l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 che detta disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI) e di tariffa corrispettiva si è intervenuti sulla facoltà concessa alle utenze non domestiche di effettuare la scelta di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico introducendo due specifici periodi:

1) la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 116/2020 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

2) solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Viene in tal modo fissato:

- un termine di carattere generale: comunicazione della scelta entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- un termine per l'anno 2021: comunicazione della scelta entro il 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

L’art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 116/2020 - che sostituisce il comma 10 dell'art. 238, D.Lgs. n. 152/2006 - stabilisce che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani […], che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

La Direzione generale per l'economia circolare del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) con circolare n. 37259 del 12 aprile 2021 è intervenuta anche sulla scelta delle utenze non domestiche.

Chiarendo che l’indicazione temporale del quinquennio non rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all’andamento del mercato.

Se invece l’utenza non domestica intende passare dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata, alla “possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio”, poiché deve essere sempre garantito il servizio di raccolta e l’avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.