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LA MAPPATURA DEI CONTROLLI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUI BONUS EDILIZI

L’art.122/bis del DL 34/20 dispone una serie di controlli, tesi ad evitare frodi ai danni dell’erario nel caso di cessione di credito e sconto in fattura.

A ben guardare i controlli possono essere classificati fra preventivi (ex ante) o successivi al perfezionamento della procedura di sconto o cessione (ex post).    

Controlli preventivi: l’articolo prima richiamato dispone che entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui si è inviata la comunicazione telematica, l’agenzia possa a sua discrezione sospendere gli effetti della richiesta per un periodo non superiore a 30 giorni.

Sarà importante ricordare che in questa fase l’agenzia opera con la massima discrezionalità possibile, essendo ad essa rimessa l’individuazione di possibili “profili di rischio”. 

Chiarisco la questione dei profili di rischio, la discrezionalità non attiene all’individuazione dei parametri che prefigurano i profili, perché questi sono decisi dalla norma, l’agenzia ha invece mani libere in ordine alla ricorrenza nell’ambito di una pratica dei profili di rischio che di seguito richiamo, così come individuati dall’art. 122/bis:

  1. la coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria, questo significa che qualsiasi dato che non sia coerente con quelli in possesso dell’agenzia è potenzialmente riconducibile ad uno specifico profilo di rischio e come tale può determinare la sospensione;
  2. i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e i soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria, anche in questo caso l’agenzia potrebbe avere nel proprio data base, informazioni relative ai soggetti coinvolti, la cui natura sia tale da far solo ipotizzare, possibili comportamenti a rischio;
  3. analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni, anche la ripetitività può essere, se effettuata con i medesimi soggetti, comportamento anche solo potenzialmente rischioso.

Da quanto sopra è evidente che la possibilità per l’agenzia di intervenire è molto ampia, basti al riguardo riferirsi alle informazioni attinenti i soggetti coinvolti, informazioni queste, spesso non a disposizione dei cittadini cedenti il credito.

Nello stesso termine (5 giorni) l’agenzia rende eventualmente noto al soggetto che ha tramesso la comunicazione di cessione/sconto che, la stessa è stata sospesa ai sensi dell’articolo 122-bis, comma 1.

Vediamo ora quali possono essere gli esiti:

  • nella prima ipotesi potrebbe accadere che l’istruttoria dell’agenzia confermi i profili di rischiosità, in questo caso la cessione si considera come mai effettuata;
  • diversamente, se i profili di rischio risultassero inesistenti, sempre nel termine di trenta giorni dalla sospensione la comunicazione produrrà gli effetti, lo stesso esito sarà garantito anche nel caso siano infruttuosamente (per l’agenzia) decorsi i 30 giorni di sospensione.

Quelli fino ad ora analizzati possono a ragione essere annoverati fra i controlli ex ante, ma in quali casi possono scattare controlli ex post?

Il terzo comma del 122/bis, stabilisce che i crediti “sterilizzati” dunque considerati mai avvenuti, determinano la soggiacenza delle dichiarazioni ai controlli documenti ex 36 ter.

Un’ultima precisazione relativamente al periodo di sospensione della pratica. Quali possono essere i documenti che l’ufficio potrà chiedere al fine di escludere che vi siano profili di rischiosità?

Al riguardo non c’è un preciso protocollo, quello che potrà essere richiesto sarà verosimilmente, l’esibizione di documenti inerenti alla pratica, quali: fatture, bonifici, asseverazioni o titoli abitativi.

Sempre in questa fase sarà possibile attivare una sorta di “proto contraddittorioaccompagnando i documenti spediti con una breve memoria utile a definire i diversi passaggi ed escludere la ricorrenza delle fattispecie fraudolente prima richiamate.  

Altre forme di tutela per il contribuente non possono essere consigliate, in quanto l’annullamento anche se foriero di pregiudizi fiscali e come tale potenzialmente impugnabile nel novero dei provvedimenti atipici non sembra percorribile con assoluta certezza.