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LA CORTE COSTITUZIONALE RISCRIVE L’IMU

Con la sentenza n. 209/22 depositata il 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha riscritto i cardini dell'esenzione IMU per l'abitazione principale.

Veniamo ai fatti, in origine prima l’articolo 13 co.2 del DL 201/11 e poi l’articolo 1 comma 741 lett.b) della L.160/19, permettevano di invocare lo status di abitazione principale a quell’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Questo principio porta con sé un assunto, laddove i componenti del nucleo familiare risiedessero su diversi immobili solo uno di questi avrebbe potuto essere considerato esente da IMU, in quanto uno solo poteva essere adibito ad abitazione principale.

Questo granitico principio ancorato fortemente ad una logica che vuole la massimizzazione della base imponibile ci ha accompagnato ogni qualvolta un nostro assistito ci ha rappresentato la situazione ove i coniugi, pur se residenti in uno stesso luogo occupino di fatto immobili diversi.

Il principio si nutre dell’illogico assunto che la residenza anagrafica non può essere superata dal domicilio e che, non può esserci una polverizzazione dei benefici in quanto questi possono essere riconosciuti solo una sola volta (qui invece la massimizzazione della base imponibile in barba all’effettività dell’utilizzo).

Ma ecco che all’improvviso spunta una pietra d’inciampo, infatti la Commissione Tributaria Provinciale  di Napoli con apposita ordinanza ha sollevato, con riferimento agli articoli 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147/2013, nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune.   

La Commissione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 (prima richiamato), nella parte in cui, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione IMU, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare.

Dunque la CTP di Napoli ha interessato la Consulta sul quesito costituzionale che può essere così riassunto:

“è corretto limitare la fruizione del beneficio alla circostanza dell’abitazione principale, al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare (perciò un unico luogo), nonostante le effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti.”

La risposta intervenuta con la sentenza del 13 ottobre ristabilisce principi costituzionali fino ad ora evidentemente violati nello spirito prima richiamato, che sono:

  1. la “parità dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare” (articoli 1, 3, 4 e 35 Cost.);
  2. il “diritto alla parità dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto” (articoli 3, 29 e 31 Cost.);
  3. i principi di capacità contributiva e progressività dell’imposizione (art. 53 Cost.);
  4. la famiglia quale società naturale (art. 29 Cost.);
  5. l’”aspettativa rispetto alle provvidenze per la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi” (art. 31 Cost.);
  6. la tutela del risparmio (art. 47 Cost.).

Tale limitazione a parere della Consulta pare ulteriormente destituita di ogni fondamento giuridico sociale , in un momento, come quello attuale,  caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, ora è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale.

Sancito questo principio, ora ai nostri assistiti possiamo tranquillamente dire che:

l’esenzione IMU per abitazione principale spetta anche nel caso in cui oltre all’abitazione principale ove uno dei coniugi vive con l’intera famiglia, l’altro per i motivi più disparati abbia scelto di vivere in altro luogo su cui far ricadere detta esenzione. A nulla rilevando che il beneficio si sia goduto già per altra abitazione definita ai fini anagrafici come luogo di residenza dell’intero nucleo familiare.