Caf News 24, Modello 730

L’AGENZIA PUNTUALIZZA LE CARATTERISTICHE DELLA CERTIFICAZIONE UTILE A DETRARRE LE SPESE PER DISPOSITIVI MEDICI

NON BASTERA’ LA SOLA INDICAZIONE DI DISPOSITIVO MEDICO PER DETRARRE LA SPESA

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 553 del 25 agosto 2021, riguardante l’aliquota IVA dispositivi medici, precisando anche questioni relative alla detraibilità delle relative spese.

Il numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'aliquota IVA del 10 per cento per medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale. La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

Inoltre è stato evidenziato come l'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR prevede che dall'imposta lorda ai fini Irpef si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Con circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 è stato, da ultimo, chiarito che sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici (categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi), a condizione che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato (non semplicemente l'indicazione "dispositivo medico") e il soggetto che sostiene la spesa. Tuttavia, la natura del prodotto può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria: AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE), senza che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD è necessario che il contribuente conservi la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE o che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

Sul punto occorre evidenziare che i dispositivi medici che danno diritto alla detrazione in commento sono inseriti nell'apposito elenco nel sistema " Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della salute.