Caf News 24, Bonus Edilizi

L’AGENZIA CHIARISCE IL CASO IN CUI IL COMMITTENTE DESTINI IN MANIERA DIVERSA LE FATTURE DEI VARI FORNITORI ALL’INTERNO DELLA STESSA OPERA

Il quesito posto all’Agenzia è articolato rappresentando una situazione tutt’altro che residuale, restituendoci un interessante punto di vista dell’Agenzia.

Un committente privato effettua un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 16-bis utilizzando diversi fornitori cui affida attività ed opere diverse.

Un idraulico, un muratore, un elettricista ed un falegname.

Nel caso prospettato però con ciascuno di essi opera in maniera distinta, emettendo specifico documento di spesa e ricevendo altrettanto specifico pagamento.

Così Il muratore concede lo sconto in fattura del 50%, mentre l’idraulico, l’elettricista e il falegname sono pagati integralmente.

Il committente chiede allora all’Agenzia se può operare in dichiarazione la detrazione della spesa sostenuta per l’idraulico, cedere alla banca il credito derivante dalla detrazione per la fattura pagata al falegname e chiedere alla Posta il credito derivante dalla detrazione per la fattura pagata all’elettricista.

Ci sono vincoli alle cessioni separate da parte del beneficiario del bonus, se si, quali sono?

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al contribuente richiama preliminarmente il provvedimento dell’8 agosto 2020 ricordando che con lo stesso sono state definite le modalità per esercitare l’opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi oppure, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione medesima.

Ad integrazione di quanto sopra, l’Agenzia richiama l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 laddove prevede che l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Dunque, è evidente che in presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Fin qui, tutto chiaro.

Ricorda poi, che lo sconto in fattura è pari alla detrazione spettante determinata come suindicato e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto, anche questo direi che è scontato.

Ciò comporta sostiene l’Agenzia, che il contribuente, con specifico riferimento all’interessante quesito posto, potrà fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi, con riferimento ai pagamenti effettuati a ciascun fornitore e potrà altresì optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento alle somme dovute ai diversi fornitori, fermo restando il rispetto del massimale di spesa agevolabile per lo specifico intervento effettuato.

Dunque tale articolata previsione, laddove riferita ad uno specifico lavoro sarà del tutto legittima, rispettando i limiti previsti per ciascuna tipologia di lavorazione, a nulla rilevando la diversa destinazione delle somme attribuibili a ciascun fornitore.