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L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’, EFFETTI SUI DEBITI TRIBUTARI

Nel mese di ottobre ho avuto la necessità di approfondire le procedure relative ad un accertamento notificato agli eredi per un’eredità accettata.

Non nascondo che la questione è stata decisamente complessa e trovare una possibile via d’uscita non è stato facile.

A supporto di situazioni come questa c’è ora un’importante sentenza della Cassazione, la n.37064/22 (dep. Sez.V del 19/12/22).

    

Vediamo l’importante principio stabilito dai giudici di Cassazione, l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili “ex lege” o “ex testamento”, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede.

Questo è un principio fondamentale, infatti, non essendo prevista alcuna presunzione di accettazione dell’eredità, la circostanza dovrà presumersi nell’accettazione di fatto consistente nei comportamenti concludenti dei chiamati oppure per accettazione espressa.

Invece nel caso di rinuncia, in virtù di quanto prevede l’articolo 521 del Codice civile, la responsabilità per accertamenti nei confronti del de cuius viene impedita retroattivamente - cioè a far data dall'apertura della successione; il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato (e, quindi, acquistato) l'eredità.

Detto più semplicemente, il chiamato all’eredità che poi rinuncia , non potrà essere considerato responsabile dei debiti del de cuius neppure per il periodo precedente la rinuncia, proprio perché non potrà in alcun caso essere annoverato fra i soggetti che possono intervenire nella successione , dunque l’istituto della rinuncia opera retroattivamente.

Partendo da questo principio la Suprema Corte ha escluso che la «notifica di un avviso di accertamento al chiamato all'eredità, che, non avendo ancora accettato l'eredità, perciò ancora legittimato a rinunciarvi, possa avere l'effetto di precludergli questa possibilità che gli è riconosciuta direttamente dalla legge».

L’unica possibilità riconosciuta all’Agenzia delle Entrate sarà intimare al successibile un termine perentorio onde accettare o rinunciare all’eredità, onde fronteggiare lo stato di incertezza derivante dal protratto stato di delazione ereditaria, nonché di far nominare un curatore all’eredità giacente; mentre, una volta intervenuta la rinuncia, sussiste pur sempre il diritto di impugnarla in presenza dei presupposti ex art. 524 cod. pen.

Perciò, nel caso in cui fosse notificato agli eredi un accertamento in pendenza dei termini per succedere al de cuius, si sappia che fintanto che non si è accettata l’eredità, l’accertamento non sarà opponibile agli eredi e che laddove l’agente abbia esercitato un’azione di recupero questa sarà nulla in quanto l’accertamento è nullo anche in assenza di ricorso tributario.