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INTERVENTI MISTI E’ POSSIBILE ASSEVERARE O MENO SOLO ALCUNI DI ESSI?

Il fiorire di disposizioni relative alla cessione dei crediti ed i numerosissimi interventi tesi a limitare le possibilità di condotte fraudolente più o meno consapevoli, determinano spesso, da un punto di vista documentale, la messa a disposizione di “mostri cartacei” figli di una stratificazione di norme ed opportunità al punto da rendere spesso incomprensibile il percorso tecnico e giuridico cui sottende la corretta gestione della pratica.

Riassumendo: gli artt.119 e 121 del D.L. 34/20 prevedono dal 12/11/21 nuove misure tese a limitare utilizzi difformi dei crediti ed abuso in relazione alle disposizioni relative alla cessione ed allo sconto.      

Il “cuore” di queste disposizioni “antifrode” è riassumibile in tre punti:

  1. limitazione da un punto di vista numerico con riferimento alla tipologia del cessionario delle cessioni oltre la prima, massimo altre due e solo per Banche , Poste ed intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia;
  2. obbligo di asseverazione prezzi e visto di conformità per lavori non in edilizia libera di importo superiore ai 10.000 euro;
  3. interventi definiti in edilizia libera a prescindere dal valore esonerati da asseverazione e visto
  4. assicurazioni professionali con massimali correlati al valore dei lavori asseverati
  5. visto anche per l’utilizzo del 110% in dichiarazione

Questi sono provvedimenti che se esaminati singolarmente non presentano particolari difficoltà in quanto oltre ad essere ispirati dal buon senso hanno sicuramente una logica tecnico giuridica assolutamente coerente. Il problema si palesa allorquando vi sono interventi misti, che hanno al loro interno sia opere in edilizia libera ed opere governate da una Cila ad esempio affidate a soggetti diversi che emetteranno fatture distinte ciascuna in relazione alla propria parte di lavoro.

Partendo dai presupposti, si definisce edilizia libera, un intervento che non prevede la necessità di alcun titolo abilitativo e non richiede, quindi, permesso di costruire, SCIA o CILA ad esempio rientrano tra questi molti degli interventi definiti come Bonus Casa oppure l’Eco Bonus al 50%. Ovvio non sarà possibile riassumerli tutti anche perché vi possono essere casi di lavori che le norme nazionali definiscono come “liberi” ma specifici vincoli apposti dal comune in relazione a determinate aree portino invece a necessitare di titolo abilitativo.

Si ricorda in questi casi la regola generale, cioè farsi rilasciare un’autocertificazione resa dal contribuente circa la non assoggettabilità al permesso a costruire, Scia o Cila dei lavori oggetto di intervento.

Perciò cercando il bandolo della matassa, quello che possiamo dire è che:

  1. vi sono alcuni interventi che per natura non sono soggetti a permesso, ad esempio: la sola sostituzione di infissi sia interni che esterni (senza opere murarie tese a modificarne volume o forma) ,in nessun caso questi, anche se concomitanti con altri lavori prevederanno l’assoggettamento a licenza edilizia , sicché quale che sia il loro importo non dovranno essere asseverati o vistati;
  2. diverso potrebbe essere il caso, tutt’altro che infrequente, che un intervento soggetto a Cila abbia al proprio interno singoli lavori che da soli potrebbero essere considerati non soggetti a visto ed asseverazione, realizzati poi da più appaltatori indipendenti e che saranno per giunta fatturati separatamente. In questo caso è assai improbabile esonerarli dall’obbligo dell’asseverazione e del visto, perché se pur singolarmente sono considerabili al di sotto del limite dei 10.000 euro va ricordato che il richiamato esonero, per i lavori non in edilizia libera, opera esclusivamente con riferimento all’insieme delle attività edili.  A questo si aggiunga la circostanza che gli interventi minori (quelli eseguibili in edilizia libera) sono assorbiti da quelli oggetto di Cila, rende del tutto irrilevante il fatto che questi in assenza del titolo abilitativo avrebbero comunque potuto essere eseguiti liberamente.

Concludendo, laddove vi sia un titolo amministrativo questo sarà assorbente rispetto all’insieme dei lavori a questo riferito, perciò anche se questi ultimi, singolarmente sarebbero tutti sotto il limite dei 10.000,00 ed astrattamente non soggetti al rilascio di alcun titolo, se facenti parte di un unico lavoro soggetto a permesso a costruire, Scia o Cila saranno tutti soggetti ad asseverazione e visto di conformità.