Caf News 24, Bonus Edilizi

INTERVENTI DI IMPORTO INFERIORE AI 10.000 EURO IN ATTESA DI CHIARIMENTI

I dubbi si affastella no sempre di più, analizziamo il caso, in cui coesistano interventi 110% con Cilas ( la Cila facilitata specifica per gli interventi 110% ) ed interventi sempre in edilizia non libera ma con Cila e valore complessivo inferiore a 10.000,00 euro.

In questo caso ai fini del visto sarà necessario considerarli singolarmente e dunque sottoporre a visto il 110% e non al visto l’altro intervento al di sotto della soglia, oppure considerarli unitariamente e dunque entrambi soggetti a visto in quanto il valore del lavoro 110% attraendo quello di importo inferiore ai 10.000,00 porterebbe a considerare un valore comunque soggetto a visto?        

Per effetto di quanto previsto dal comma 1-ter dell’articolo 121 del Dl 34/2020, tutte le comunicazioni trasmesse alle Entrate dal 4 febbraio seguono il criterio della franchigia, e anche la legge di conversione del Milleproroghe, nella versione votata la scorsa settimana alla Camera, ribadisce che l’esonero dagli adempimenti può riguardare anche spese sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, oltre che quelle del 2022.

Perciò come risolvere il caso prospettato che prevede due distinti titoli abilitativi, una Cilas ed una Cila ?

Il nocciolo della questione non è tanto la duplicità dei titoli abilitativi in sé, quanto la necessità o meno di considerare a prescindere dai titoli abilitativi gli interventi come “unicum”, vistando perciò entrambi gli interventi oppure attenersi alle diverse situazioni per vistare solo quello con Cilas e considerare sotto franchigia l’altro con Cila?

Per trovare la risposta occorre ricordare che l’agenzia delle Entrate, già in due contesti analoghi, ha avuto modo di chiarire che si deve fare riferimento all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al superbonus.

Sarei per le stesse conclusioni quando ad esempio , nell’ambito di uno stesso titolo abilitativo (ad esempio, una sola Cila), sono previsti lavori ammessi a bonus edilizi diversi che complessivamente superino la soglia dei 10mila euro.

Manca al riguardo un’interpretazione ufficiale, comunque a parere dello scrivente, occorre far riferimento, nel caso di cumulo fra più tipologie di lavori, se questi siano in edilizia libera o no, a prescindere da una diversificazione nell’ambito dei lavori non in edilizia libera, assumendoli unitariamente per auspicarne il contenimento al di sotto della franchigia.

Concludendo, in presenza di più lavori in edilizia non libera, e nel caso in cui la somma di questi superi la franchigia di 10.000,00 euro la soluzione è quella di vistare tutti i lavori, invece nel caso in cui nella Cila fossero previsti interventi in edilizia libera anche se concomitanti con interventi in edilizia non libera anche se del 110%, si ritiene che per quelli in edilizia libera comunque non vi sua la necessità di apporre il visto di conformità, rimettendo la necessità del visto solo agli altri .