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IN GAZZETTA LE NOVITA’ DEL DECRETO AIUTI QUATER

Il decreto Aiuti quater, interviene cambiando molti aspetti legati alla fruizione dei bonus ed all’utilizzo dei crediti.   

Cambia la disciplina del superbonus per:

  1. i condomìni;
  2. gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.

In particolare, per tali soggetti, con le nuove regole, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, la percentuale di detrazione scenderà dal 110% al 90%.

Vi sono delle eccezioni.

Rimane al 110 la detrazione per gli interventi per i quali al 25 novembre 2022, risulta effettuata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) e, in caso di lavori su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che l’assemblea che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata prima del 25 novembre 2022 (quindi, entro il 24 novembre).

Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, si ha diritto al 110% anche nel 2023 se, al 25 novembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Il decreto Aiuti quater non interviene invece sulla detrazione spettante per le spese sostenute dopo il 2023 infatti l’aliquota agevolativa si ridurrà al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

Per gli edifici unifamiliari, una prima novità riguarda la possibilità per le abitazioni unifamiliari con lavori in corso, viene infatti prevista una proroga di 3 mesi del termine per chiudere il cantiere e beneficiare della maxi detrazione al 110%.

Viene poi previsto che per le persone fisiche che effettuano interventi al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, il superbonus spetterà nella misura del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (piuttosto che come previstoal 31 dicembre 2022), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Si chiarisce che per 30% percento non si intende il solo pagamento del 30% della spesa complessiva, ma l’effettiva effettuazione di almeno il 30% dei lavori complessivamente previsti (compresi anche quelli non agevolati).

Edifici unifamiliari per lavori avviati dal 1° gennaio 2023

Per gli interventi che prenderanno il via a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari oppure su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, da parte di persone fisiche invece, il superbonus spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);

2) l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale;

3) il contribuente ha un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro. Tale reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un coefficiente, che è pari a:

- 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente;

- si aggiunge 1 se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente;

- si aggiunge 0,5 se nel nucleo familiare, oltre al coniuge o dal soggetto legato da unione civile, c’è anche un familiare fiscalmente a carico,

- si aggiunge 1 se nel nucleo familiare, oltre al coniuge o dal soggetto legato da unione civile, ci sono due familiari fiscalmente a carico,

- si aggiunge 2 se nel nucleo familiare, oltre al coniuge o dal soggetto legato da unione civile, ci sono tre o più familiari fiscalmente a carico.

Per IACP e Cooperative, il superbonus 110% potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%.

Un’importante novità di cui si è già scritto, è la possibilità di fruire in 10 quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.

A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia.

La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.