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IMU PER AREE EDIFICABILI

Quanti problemi generano le aree edificabili nella determinazione del valore imponibile ai fini IMU.

Sull’argomento è intervenuta la Cassazione, per comprendere però la portata della sentenza serve ripartire da un concetto che in ultima analisi viene ribadito dalla sentenza e cioè:

il valore imponibile delle aree edificabili è sempre quello venale in comune commercio commisurato alla data del 1 gennaio dell'anno d'imposta”.

Gli ermellini ribadendo un orientamento consolidato affermano che le tabelle di predeterminazione dei valori elaborati dal comune non hanno natura imperativa e vincolante ma piuttosto si tratterebbe di presunzioni che possono essere integrate o disconosciute da ciascuno degli attori del processo tributario, attraverso informazioni specifiche ed idonee a contraddire quelle desunte dai valori tabellari delle aree.

Specificatamente si potrà derogare ai suddetti valori avendo a riferimento i valori atti di compravendita relativi alla medesima area, oppure perizie redatte per plusvalenze sui redditi, valori di conferimenti immobiliari, valutazioni contenute nei piani finanziari per l'attuazione di interventi urbanistici.

Un ulteriore aspetto su cui porre la massima attenzione è quello relativo alle perizie di parte, è stato precisato, che queste dovranno necessariamente essere riferite all'annualità oggetto di accertamento e non ad annualità diverse ed infine che la deroga fin qui rappresentata, opera sia con riferimento alla posizione dell’Ufficio ma anche del contribuente laddove fosse in grado di supportare secondo i canoni fin qui rappresentati elementi idonei a confutare i predetti valori tabellari e che gli elementi aggreganti secondo criteri di oggettiva rilevabilità e coerenza siano messi nelle disponibilità dei giudici tributari.