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IL SUPERBONUS IN DICHIARAZIONE

Si è molto ragionato sulla necessità o meno del visto di conformità in dichiarazione dei redditi, vediamo se è necessario in aggiunta a quello eventualmente già apposto per altri motivi.

E’ evidente che tale (ulteriore) obbligo, sussiste esclusivamente nel caso di detrazione in dichiarazione, infatti nei casi di sconto o cessione il visto verrà apposto sulla comunicazione da trasmettere all’agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sorti i presupposti della detrazione.

Stante l’obbligo del visto, nel caso di utilizzo in dichiarazione, per la sola detrazione direttamente in dichiarazione, resta da sapere se l’eventuale visto apposto sulla dichiarazione possa assorbire o meno quello che andrà apposto con riferimento al 110.

Prima di analizzare la necessità o meno della coesistenza dei visti in dichiarazione, passiamo in rassegna le due eccezioni al visto, nel caso di detrazione in dichiarazione.

L’obbligo è infatti escluso nell’ipotesi in cui il contribuente presenti direttamente la dichiarazione tramite precompilata ovvero tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale.

L’Agenzia ha inoltre precisato (con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022) che l’obbligo di apposizione non sussiste neanche nel caso in cui il contribuente modifichi i dati contenuti nella propria precompilata e la presenti direttamente.

Sulla scia di quanto riportato è dunque evidente la coesistenza dei due visti, tale circostanza è ancor più ovvia con riferimento alla necessità ai fini della detrazione della spesa del visto, dell’ indicazione separata nella fattura del professionista delle spese per l’apposizione del visto superbonus.

Alla luce di quanto sopra, l’obbligo del visto di conformità viene recepito mediante l’inserimento di una nuova casella ubicata nel Frontespizio del modello Redditi.

Tale indicazione si rende obbligatoria:

  1. in ogni caso, qualora la fruizione della detrazione superbonus avvenga attraverso l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta;
  2. in caso di fruizione diretta in forma di detrazione d’imposta da parte del contribuente in dichiarazione dei redditi e solo con riguardo a fatture emesse e relativi pagamenti intervenuti dal 12 novembre 2021.
  3. In quest’ultimo caso, come ricordato in precedenza, l’obbligo viene meno qualora l’utilizzo della detrazione avvenga nel modello 730 o UNICO precompilati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, o in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi per il tramite del sostituto di imposta che presta assistenza fiscale (modello 730).

Come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate (circolare n. 19/E/2022), le spese sostenute per l’apposizione del visto risultano detraibili. La detrazione spetta anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, fermo restando la necessità di indicazione separata nel documento giustificativo delle spese di apposizione del visto superbonus, qualora l’apposizione sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione.

Ai fini della detraibilità risulta inoltre necessario che le spese per il visto superbonus siano suddivise in relazione alle tipologie di intervento realizzate in quanto tali spese devono essere assoggettate ai massimali propri di ogni intervento.