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IL SUPER SISMABONUS NON PERMETTE DI SCEGLIERE QUALE AGEVOLAZIONE APPLICARE NEL PERIODO DI VIGENZA

CON LA RISPOSTA ALL’INTERPELLO N. 318 DEL 10 MAGGIO 2021 L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA CHIARITO CHE GLI ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DEMOLITI E RICOSTRUITI NON POTRANNO BENEFICIARE DEL "SUPERBONUS" NEL CASO IN CUI LE UNITÀ IMMOBILIARI OGGETTO DEI RICHIAMATI INTERVENTI APPARTENGANO ALLA CATEGORIA CATASTALE A/1.

Con l'emanazione del "Super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "Sismabonus" sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare.

Con riferimento all’ applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, il documento di prasi ha precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche.

Ai sensi del comma 15-bis del richiamato articolo 119 del decreto Rilancio le disposizioni non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Per effetto di tale espressa disposizione gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare del "Superbonus" nel caso in cui le unità immobiliari oggetto dei richiamati interventi appartengano alla categoria catastale A/1.

In risposta ad una FAQ pubblicata nell'area tematica dedicata al "Superbonus 110%" del sito dell'Agenzia delle entrate è stato chiarito che, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinate dall'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 sono ammessi al Superbonus - che non costituisce una "nuova" agevolazione - anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Quindi, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Con riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione, il Consiglio dei lavori pubblici, con un parere reso in data 2 febbraio 2021, ha precisato che ·

  • resta fermo che la disciplina "ordinaria" del sismabonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus;
  • con l'emanazione del "Super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "Sismabonus" sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare.

Al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiamati dalla norma agevolativa in argomento, gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare dell'agevolazione disciplinata dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, in quanto tale ultima agevolazione a far data dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal "Superbonus".