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IL MUTUO COINTESTATO FRA CONIUGI RESPONSABILITA’ IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Spesso ai nostri sportelli arrivano utenti con un mutuo cointestato, sappiamo fino in fondo come funziona? Il mutuo cointestato conviene alla banca oppure ai coniugi acquirenti dell’immobile? Cosa accade al mutuo cointestato in caso di separazione o divorzio?

Questi sono solo alcuni dei quesiti ai quali spesso siamo chiamati a dare risposte utili e risolutive.

Il mutuo cointestato è quel contratto nel quale due soggetti sottoscrivono il medesimo finanziamento impegnandosi, congiuntamente, a rimborsare l’importo delle rate.

Congiuntamente è l’avverbio che definisce i parametri stessi del rapporto finanziario, proviamo a comprenderli meglio. I coniugi nel momento in cui sottoscrivono congiuntamente un mutuo si impegnano, non per la loro parte, ma complessivamente al soddisfacimento degli obblighi da questo scaturenti.

Questo significa che vi è l’introduzione di un principio di solidarietà tale, che implica: se uno dei due non riesce a pagare la propria quota (anche solo ipotetica) per la banca c’è la possibilità di rivalersi sull’altro coniuge, chiedendo il pagamento dell’importo complessivamente scaduto.

Ecco il primo elemento che occorre conoscere, la ripartizione delle quote (es:50% e 50%) opera esclusivamente all’interno dei rapporti fra coniugi, perciò uno dei due coniugi potrà chiedere all’altro la quota a questo riferita, ma di tale riparto, all’istituto erogatore non importa nulla, che invece potrà agire indifferentemente anche su uno solo dei contraenti in virtù del richiamato principio della solidarietà.

Le banche acquisiscono perciò una duplice garanzia di solvibilità che opera con riferimento a ciascun coniuge ed in maniera del tutto indipendente.

Visto quanto riportato è evidente che l’interesse maggiormente tutelato è quello della banca, la quale come abbiamo visto può agire per l’intero debito su qualsiasi dei soggetti titolari del mutuo cointestato.

Venendo poi all’altra questione, cioè, cosa accade nel caso in cui i coniugi si separino o divorzino.

E’ evidente in tali casi che, quanto detto fino ad ora deve trovare rispondenza con i fatti.

Primo aspetto, i due cointestatari sono debitori nei confronti della banca per la loro quota, per l’intera durata del debito.

Secondo aspetto, se uno dei due coniugi non fosse nelle condizioni di assolvere al pagamento della propria quota, la banca si potrebbe rivalere nei confronti dell’altro coniuge, questo a prescindere abbiamo visto, dai rapporti interni fra i coniugi, i quali rilevano solo con riferimento agli obblighi dell’uno nei confronti dell’altro ma non della banca.

Questo anche nel caso di separazione o divorzio, perciò non solo, rimangono obbligati al pagamento del mutuo, ma se uno dei due non assolve ai propri obblighi la banca si potrà rivalere nei confronti dell’altro a nulla rilevando la separazione o divorzio.

Perciò nel caso in cui, malgrado la separazione, ciascuno dei coniugi continui a pagare la propria quota di rata di mutuo, tutto fila liscio, ma cosa accade se questo accordo manca? In questi casi

sarà necessario l’intervento del Giudice al fine di far raggiungere un accordo tra le parti.

Il Giudice per far questo, dovrà tener conto e delle capacità reddituali di entrambi e della presenza o meno di figli minori.

Un aspetto di cui è necessario tener conto è anche l’assegno di mantenimento.

Se un utente ci sottopone tale situazione cosa possiamo consigliare? Le soluzioni sono diverse e tutte attuabili, la scelta però dipende dalle condizioni alle quali pervengono alla separazione, ovvio che se fosse consensuale tutto sarebbe più semplice, nel caso opposto sarà invece, assai complicato.

Cosa fare?  

  1. Accollo interno: uno dei coniugi paga le rate del mutuo. Non occorre il consenso della banca;
  2. accollo esterno: uno dei coniugi esce dal contratto, occorre il consenso della banca;
  3. vendita dell’immobile;
  4. estinzione anticipata del mutuo cointestato.

Nel caso di accollo interno uno dei due coniugi sceglie di pagare per intero la rata del mutuo sottraendola dall’assegno di mantenimento.

In questo caso il mutuo non subisce modifiche o variazioni, rimanendo intestato ad entrambi i coniugi.

Il caso invece dell’accollo esterno è più complesso, in questo caso uno dei due contraenti esce dal contratto di mutuo, occorre perciò l’autorizzazione della banca, proprio in virtù del riferimento alla solidarietà, la banca infatti, potrebbe trovare più solvibile il coniuge che volesse fuoriuscire dal contratto, vedendo considerevolmente ridotte le proprie garanzie di puntuale pagamento delle rate di mutuo, per questo potrebbe non acconsentire all’accollo esterno. 

In questi casi si potrebbe optare per una surroga del mutuo chiedendo l’intervento di un nuovo istituto di credito.

La surroga sarà opportuna per mutui iniziati da poco ma da sconsigliare, per mutui prossimi all’estinzione.

Al punto 3 ho evidenziato la possibilità di ricorrere alla vendita dell’immobile per estinguere il mutuo residuo, ovvio che in questo caso il coniuge che rimane perderebbe l’immobile, tale situazione pare decisamente difficile se vi fossero figli.

Per ultimo c’è l’ipotesi di estinzione anticipata, tale soluzione è da preferire solo laddove si sia prossimi all’estinzione del mutuo, cioè nel caso in cui, le rate siano prevalente determinate dal peso della sola quota capitale.