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IL DEDALO DEI TERMINI DI NOTIFICA PER TRIBUTI PER EFFETTO DELLE PROROGHE

Il punto sui termini di notifica degli accertamenti e delle ingiunzioni di pagamento.

l’art. 67, D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 “dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”. Si è tratta di una sospensione nell’esclusivo interesse degli enti impositori e dettata dall’emergenza epidemiologica.

Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 6/DF del  15 giugno 2020, nel documento di prassi chiarisce che la norma mirava a definire uno specifico aspetto e cioè la sospensione dei termini delle attività di accertamento e non già la sola sospensione dei termini dell’accertamento. Concretamente, la norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”, così pare ancor più chiaro che il provvedimento tende a garantire esclusivamente le attività degli uffici ai quali stante la sospensione delle attività viene concesso un maggior lasso di tempo, infatti il MEF precisa che “l’effetto della disposizione in commento, è solamente quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.

Alla luce di questo ed in virtù dell’art. 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020 (e quindi non solo quelli che erano in scadenza nel 2020), sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.

E allora, sulla base della considerazione che, all’8 marzo 2020, erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi:

omesso versamento per gli anni 2015-2019

ANNO D’IMPOSTA

OMESSO PARZIALE VERS. TRIBUTI

2015

26/03/2021

2016

26/03/2022

2017

26/03/2023

2018

26/03/2024

2019

26/03/2025

infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018

ANNO D’IMPOSTA

 TERMINE NOTIFICA ATTO

2015

26/03/2021

2016

26/03/2022

2017

26/03/2023

2018

26/03/2024

2019

26/03/2025

La questione relativa alla riscossione coattiva che trova posto all’art. 68 del decreto Cura Italia ha generato parecchie incertezze interpretative soprattutto in ragione del riferimento ivi contenuto non solo alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni di pagamento, ma anche agli accertamenti esecutivi.

Quella disposta è una proroga ben più ampia di quella prevista per la sospensione, arrivando addirittura al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Questa è la prospettiva attualmente in vigore.

Atti di accertamento divenuti definitivi nel

Termine notifica ingiunzione di pagamento

2017

31/12/2023

2018

31/12/2023

2019

31/12/2023