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IL CASO DI COOPERATIVA CON CONDOMINIO DI GESTIONE E LA RISPOSTA ALL’ INTERPELLO N. 436 DEL 23 GIUGNO 2021

NEL CASO CHE LA COOPERATIVA COSTITUISCA UN CONDOMINIO AVENTE CARATTERISTICHE TALI DA ESSERE PERFETTAMENTE EQUIPARABILE A QUELLO PREVISTO DAL CODICE CIVILE PUÒ ESSERE INCLUSA NELL'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE DEL SUPERBONUS.

Con la risposta a interpello n. 436 del 23 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha reso nuovi chiarimenti in tema di superbonus.

Con riferimento all'ambito soggettivo della detrazione del 110%, è stato precisato che sono destinatari, tra gli altri, i condomìni e le cooperative a proprietà indivisa.

In particolare, al punto 1.1, in relazione ai condomini, è stato precisato, tra l'altro che tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai "condomìni" e non alle "parti comuni" di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.

A tal fine si ricorda che il "condominio" costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell'immobile.

Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.

Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.

Nel caso di cooperativa con condominio di gestione, a condizione che il condominio costituito abbia caratteristiche tali da essere perfettamente equiparabile a quello previsto dal Codice civile può essere inclusa nell'ambito soggettivo di applicazione della detrazione di cui all'art. 119 del decreto Rilancio.