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I RISCHI CONNESSI AL RICICLAGGIO SONO IL VERO LIMITE ALLA FRUIZIONE DEL SUPERBONUS

In altri momenti, si è ricordato che le recenti iniziative del governo si muovono in due precise direzioni, per un verso, il blocco o comunque forte limitazione della cessione o sconto dei crediti da bonus edilizi, accompagnato dal tentativo di rivedere le procedure finanziarie correlate in relazione ai rischi legati al riciclaggio, cercando di alleggerirne le responsabilità, il tutto per evitare il blocco totale del sistema.

Si registra il tentativo più o meno consapevole, da parte degli istituti bancari, di riversare nei confronti dei CAF e per essi dei Responsabili dell’Assistenza Fiscale, con riferimento alla pratica professionale personale, gli obblighi di certificazione delle procedure di adeguata verifica e controllo ai fini dell’antiriciclaggio.

Tale procedura pare ulteriormente fallace, laddove la si riconduce all’apposizione del visto di conformità.

Serve rilevare che il visto di conformità, attiene ad una specifica verifica documentale sull’intera pratica, si ricorda che per precise disposizioni di legge il visto non implica valutazioni di congruità o di effettività dei lavori, ma piuttosto la verifica dell’esistenza delle relazioni di congruità e la presenza dell’intero impianto documentale così come definito dalle norme. Come ben sappiamo il visto implica valutazioni esclusivamente in ordine alla commisurazione del credito d’imposta, per alcune cessioni sappiamo anche che il visto non è considerato obbligatorio.

Dunque tale attività deve essere considerata sicuramente avulsa dai processi di apposizione del visto, e rimessa ad una prestazione professionale, che si ritiene debba essere attribuita a soggetti che avrebbero modo di verificare tutti gli elementi alla base della più volte richiamata verifica, che di seguito proveremo a definire con maggiore compiutezza.

Nel ragionare sulle procedure in atto, serve ricordare che il riciclaggio prima che un reato; è purtroppo un fenomeno assai diffuso, e si realizza nel momento in cui denaro di fonte illecita viene inserito nel circuito legale, pare pleonastico rammentare che la malavita non ricicla se stessa, cioè non ricicla gli introiti illeciti nel mercato illegale, è invece intenta a “ripulirlo” inserendolo in circuiti leciti.

Da qui l’esigenza di monitorare la provenienza dei flussi finanziari, il loro utilizzo ed i soggetti coinvolti nelle singole operazioni.

La formula sembra chiara, ma il suo svolgersi, tutt’altro che semplice.

La principale delle fasi di cui si compone la pratica dell’antiriciclaggio, è nota come: Adeguata verifica della clientela e segnalazione di operazioni sospette (art.35 del D.Lgs 231/07).

Prevista dal D.Lgs. 231/07, impone l’adeguata verifica della clientela e la segnalazione di operazioni sospette.

Ma chi sono i soggetti per legge assoggettati a tali adempimenti?

  1. tutti gli intermediari finanziari, i liberi professionisti contabili e legali, gli agenti immobiliari, il settore del gaming, le case d’asta e da gioco, i commercianti in oro e preziosi. Purtroppo, non ancora le imprese commerciali ed industriali con un certo fatturato e con attività sensibili. Come dire, che si è preferito colpire i soggetti addetti alla veicolazione dei capitali e non già coloro che fattivamente li utilizzano.

  1. Le società cessionarie di crediti, e iscritte negli elenchi Bankitalia.

Non basta, per analizzare quale potrebbe essere il nostro ruolo nel complesso ganglo della verifica delle operazioni sospette, serve comprendere quali potrebbero essere le condotte utili a stanare i capitali illeciti mediante questi processi di verifica e controllo.

Abbiamo detto che la malavita ha come obiettivo ripulire le somme da questa acquisite a titolo illegale, e lo fa reinserendole in circuiti “puliti”.

Le attività di riciclaggio sono prevalentemente fatturazioni per lavori mai eseguiti, ed utilizzate al fine di ottenere per il tramite di soggetti economici compiacenti, denaro “legale” tramite la contribuzione dello Stato.

Questi possono essere i passaggi del controllo “antiriciclaggio.

1. verifica dell’emissione della fattura, che in ogni caso potrà subire una valutazione di congruità da parte di un professionista contabile;

2. la negoziazione diretta da parte del fornitore, se il cliente pagherà direttamente a lui, passerà per il sistema bancario con bonifico, da questa verifica sono escluse quelle di modesto importo (e, più raramente), saldate in contanti;

3. la cessione a un intermediario sarà ovviamente considerata da quest’ultimo a fronte di un profilo di rischio di credito e, perché no, anche di riciclaggio che sono già obbligatori per legge e per disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia.

Alla luce dei tre punti appena elencati, e di quanto finora riportato, è evidente che attribuire al CAF compiti di antiriciclaggio è destituito di fondamento, così come coinvolgere il Responsabile dell’Assistenza Fiscale perché avrebbe apposto il visto di conformità. Il professionista incaricato dovrebbe poter attuare tutti i processi di verifica e conoscenza prima elencati, che vanno dalla mera acquisizione dei dati identificativi dei diversi soggetti coinvolti, fino ad arrivare alla puntuale ricostruzione delle finalità economiche perseguite ed alla rilevazione/segnalazione di operazioni ritenute sospette. Basti al riguardo pensare alla complessità delle attività atte all’identificazione del Titolare Effettivo.

Per tale adempimento sono previste per la clientela del professionista specifici obblighi di informazione sotto la loro responsabilità.

Concludendo, e nelle more dell’auspicato alleggerimento delle procedure e delle responsabilità, si ritiene che non sia possibile coinvolgere il CAF e che parimenti abbia poco senso coinvolgere il RAF, per il solo fatto di aver apposto il visto di conformità che, abbiamo visto, attiene a funzioni assolutamente diverse da quelle di cui si discute.

Abbiamo scritto che quello dell’antiriciclaggio è un controllo obbligatorio nei confronti della propria clientela. Vale per le banche ed allo stesso modo varrà per il professionista il cui cliente è il soggetto che ha eseguito i lavori. Al professionista sarà obbligatorio verificare la congruità delle attività riportate in fattura così come l’effettività dei lavori stessi. 

Per questo, ai nostri assistiti, va chiarito che hanno la soluzione in casa, basterà perciò far riferimento al professionista del soggetto esecutore dei lavori per poter legittimamente reclamare la più volte richiamata certificazione.