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GLI ERRORI DELL’F24 NEL CASO DI COMPENSAZIONE

In questi giorni siamo tutti impegnati alla definizione dei controlli ex 36 ter, e la questione degli F24, dei loro abbinamenti, compensazioni od omissioni è sovente al centro di accese discussioni.

Il caso più frequente è quello della violazione nelle compensazioni, avevamo già trattato l’argomento ma vista l’attualità ci ritorno provando a dargli un taglio leggermente diverso.

IL primo aspetto è quello relativo alle sanzioni nel caso di compensazione integrale, che ricordo prevede specifiche sanzioni (senza che si applichino le penalità appositamente stabilite per altre fattispecie) a patto che, il modello F24 sia stato effettivamente stato presentato (seppure in ritardo). Provando ad essere più chiaro, nel caso di una compensazione tardiva avremo sanzioni specifiche solo nel caso in cui l’F24 sia stato effettivamente presentato perciò non avremo sanzionata ad esempio l’omesso pagamento, ma piuttosto la tardività dell’F24 (che è più mitigata).

Un esempio di questo assioma è il caso dell’F24 a zero, al quale si lega la sanzione di 100 euro riducibile a 50 nel caso di un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza originaria.

In linea con quanto sopra, secondo la Risoluzione n. 36/E del 20/03/2017 (in continuità con il comunicato stampa del Ministero delle finanze del 04/02/1999, che si era espresso sul precedente art. 19, comma 4 del D.lgs. 241/1997), risulta senz’altro possibile procedere con il ravvedimento qualora il versamento con integrale compensazione delle somme venga effettuato in ritardo – con le riduzioni della sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. 472/1997, che dipendono dal momento in cui avviene la regolarizzazione. Inoltre, relativamente alla citata sanzione fissa per l’irregolarità, non vi sono limiti ad adempiere a quest’ultima parimenti mediante compensazione.

In merito alla sanzione in discorso, nel caso il contribuente voglia regolarizzare spontaneamente la propria violazione va comunque fatta attenzione alla differenza tra:

  • la sanzione applicabile,
  • la riduzione da ravvedimento.

Provo ad essere più chiaro, sempre rimanendo nell’esempio dell’F24 a zero, nel caso si proceda alla presentazione nei 5 giorni la sanzione è ridotta a 50 euro, in questo caso non sarà necessario procedere al ravvedimento operoso secondo i ben noti scaglioni temporali.

Ma ancor di più, la sanzione fissa di cui all’art 15, comma 2-bis del D.lgs. 471/1997, in quanto “speciale” rispetto a quella ordinariamente prevista per le omissioni/tardività nel versamento pari 30% ex art. 13 del D.lgs. 471/1997, va evidentemente applicata in luogo di quest’ultima se viene trasmesso un F24 con integrale compensazione anche tardivamente.

Questo comporta a completamento del ragionamento, che l’eventuale omessa presentazione del modello f24 a zero in compensazione, non sarà sanato con i 100 euro ma piuttosto determinerà una sanzione pari al 30% del tributo omesso.

Ciò in quanto non è sufficiente la sola volontà o meglio la possibilità, serve invece che il contribuente dimostri che, in presenza di somme a proprio credito sufficienti per provvedere con l’integrale compensazione del debito fiscale, vi era la volontà di procedere in tal senso, ma che non si è realizzata per mera dimenticanza , serve perciò, che sia riscontrabile una compensazione avvenuta senza debiti residui in capo al soggetto tenuto al versamento anche se, come abbiamo ipotizzato in ritardo.