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FRODI MILIONARIE SUI BONUS ATTENZIONE AL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI

Stime portano a ritenere che ad oggi le frodi sui bonus si attestino a valori ben oltre i 4 miliardi di euro

Stime portano a ritenere che ad oggi le frodi sui bonus si attestino a valori ben oltre i 4 miliardi di euro, questo è quanto a riferito il premier Draghi e questo è ciò che sta alla base dell’inasprimento delle procedure veicolato dal decreto antifrodi.

I bonus, per definizione fanno gola ai contribuenti onesti ma lo fanno ancor di più ed in maniera malevola ai disonesti.

All’origine dello schema ricostruito dal III Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza, ci sono delle società immobiliari che svolgono lavori edili fittizi per milioni di euro, il meccanismo prevede poi l’utilizzo di persone fisiche con partite iva ad “hoc” che si prestano ad acquistare crediti milionari per le medesime operazioni fittizie.

Tralasciando ulteriori elementi che lasciamo (volentieri) agli organi inquirenti, da segnalare c’è il fatto che acquisto e cessione di crediti, anche regolari, comunque rischiano di attrarre forme di riciclaggio di denaro sporco.

Si rischia così di inserire all’interno del circuito delle cessioni, soggetti riconducibili a cosche mafiose che trovano in queste procedure un viatico essenziale al riciclaggio di denaro sporco, col rischio (accertato) di coinvolgere soggetti che intervengono all’interno della filiera assolutamente avulsi dai meccanismi che sottintendono alle finalità mafiose.

Concludiamo con un focus sulle responsabilità cui possono incorrere gli intermediari, che sono tali al punto che si è arrivati all’assurdo di un professionista al quale per la prima volta è stato contestato il reato di cui all’articolo 8 del Dlgs. 74/2000. Ma questo non per emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a lavori edili mai effettuati, ma per la sola comunicazione telematica all’agenzia delle entrate relativamente alla cessione di crediti poi risultati fittizi. Secondo l’interpretazione degli organi inquirenti infatti, l’articolo 8 accomuna alla fattura ogni altro documento che concorra ad attestare falsamente l’esistenza di una operazione rivelatasi fittizia.

Questo aspetto come altri, deve indurci ad assumere un surplus di attenzione rispetto a taluni processi che, nella contingenza con altri adempimenti possono essere affrontati con colpevole leggerezza.