Caf News 24, Novità

FINALMENTE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CHE INDIVIDUA I CRITERI E LIMITI DELLE ATTIVITÀ DIVERSE SVOLTE DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

SI VA DELINEANDO LA SVOLTA NEL TERZO SETTORE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ ACCESSORIE SECONDARIE E STRUMENTALI RISPETTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Il codice del Terzo Settore consente agli enti del Terzo settore di esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Il decreto pubblicato individua i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio di tali attività diverse.

Questo decreto era largamente atteso dal mondo del terzo settore perché serve a delineare il perimetro delle attività complessivamente riferibili agli enti iscritti al RUNTS.

Fatta salva la necessità che siano previste nello statuto e che queste siano considerabili accessorie o secondarie alle attività di interesse generale quali sono le caratteristiche delle attività diverse?

  1. le attività diverse sono considerate strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche;
  2. le attività diverse sono considerate secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;

b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

Ai fini del computo delle percentuali rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore anche:

  • i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;
  • le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
  • la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi. 

Obblighi e sanzioni

Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente nonché eventualmente, agli enti autorizzati.

Inoltre l’Ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.

Inoltre nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti o di omessa segnalazione, l'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo.