Caf News 24, Riscossioni

FINALMENTE OPERATIVO IL DECRETO CHE RENDE OPERATIVO LO STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO

STRALCIO MA A PERIMETRO RISTRETTO

L’art. 4, comma 4, del decreto Sostegni ha stabilito l’automatico annullamento dei debiti - ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli (art. 3, D.L. n. 119/2018 e art. 16-bis, D.L. n. 34/2019) o nel saldo e stralcio (art. 1, commi da 184 a 198, legge n. 145/2018):

  1. di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
  2. risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  3. delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

IL DECRETO DEL MEF - 26 LUGLIO 2021 ORE 08:44

Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro entro il 31 ottobre

Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

Il decreto Sostegni, oltre a demandare l’attuazione delle disposizioni in esame ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, stabiliva, fino alla data individuata da tale decreto attuativo, la sospensione della riscossione di tutti i debiti aventi le caratteristiche di importo e scadenza sopra riportati e la sospensione dei relativi termini di prescrizione. Va notato che, stando al tenore letterale della norma, l’ambito applicativo della sospensione della riscossione e della prescrizione sembrerebbe riguardare tutti i contribuenti, e non solo quelli con reddito fino 30.000 euro.

Il comma 9 dell’art. 4, del decreto Sostegni, infine, escludeva infine dalla suddetta disciplina:

  1. le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
  2. i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  3. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  4. le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE e n. 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale);
  5. l’IVA riscossa all'importazione.

Il calendario delle attività collegato al procedimento di stralcio può essere così riassunto :

entro il 20 agosto l’Agente per la Riscossione trasmette all’Agenzia delle entrate i codici fiscali dei soggetti persone fisiche e non che possono rientrare nel perimetro dello stralcio

entro il 30 settembre l’Agenzia delle Entrate restituisce l’elenco dei codici fiscali relativi ai soggetti che hanno le cratteristiche reddituali utili allo stralcio

entro il 31 ottobre si procede all’annullamento delle cartelle che hanno i requisiti previsti.