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DOMANDE E RISPOSTE SULL’IMU ( 2/6)

Stefano Ceci

proseguendo il nostro viaggio fra i quesiti relativi all’IMU, una parte consistente è rappresentata dalle domande relative alle pertinenze, sono molti quelli che ci chiedono quale sia per tali unità immobiliari, il trattamento ai fini IMU.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 740, legge 27 dicembre 2019, n. 160, in vigore dal 1° gennaio 2020 «il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».

Da qui discende la riflessione sulle pertinenze, che possiamo tranquillamente asserire, godono delle medesime agevolazioni riconosciute all’immobile di cui svolgo funzione pertinenziale.

Perciò le unità immobiliari di categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box per auto, posti auto scoperti, rimesse per autoveicoli o per imbarcazioni, autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte Lavatoi pubblici coperti, posti auto su aree private coperte o su piani “pilotis”), se pertinenze di immobili ove dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente i componenti del nucleo familiare (anche nell’ipotesi di sdoppiamento di cui si è ragionato ieri) saranno considerate esenti da IMU,  ATTENZIONE nella misura massima di un'unità per ciascuna di tali categorie.

Perciò nel caso di, due immobili catastalmente distinti utilizzati ciascuno da un coniuge, con la presenza di tre unità immobiliari di categoria C/6 considerate pertinenziali a questi, si dovrà assoggettare ad IMU uno solamente dei box.

E’ il caso di ricordare una circostanza, spesso sottovalutata, richiamata dalla circolare 1/DF del 18/03/2020.

E cioè quando possiamo considerare l’area di tipo pertinenziale? Perché se così non fosse sarebbe titolare di un rapporto tributario autonomo e come tale soggetta ad IMU.

Le aree pertinenziali per essere considerate pertinenze di un immobile abitativo (quindi, ricomprese nel valore del fabbricato) debbono avere una caratteristica fondamentale, cioè debbono necessariamente risultare accatastate unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”.

In caso contrario, l’area viene considerata solo come edificabile “e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione IMU”