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DISSERTAZIONI SULL’IPOTESI DI CONCORSO IN VIOLAZIONE

L’ipotesi di concorso in violazione è stato (ed è saldamente ancora) lo spauracchio dei diversi attori dei cicli operativi relativi alle pratiche di cessione crediti da bonus edilizi.

Indubbiamente la modifica dell’art.121 del DL 34/20 conferisce alla fattispecie delittuosa perimetri meno sfocati ma sicuramente non mitiga i timori degli operatori.

Proviamo a dissertare su due aspetti, il primo: il concorso nella violazione ed il secondo: il dolo o la colpa grave, sono questi i due elementi che se abbinati fanno scattare le responsabilità patrimoniali e penali riferite all’operazione.

In materia tributaria si ha il concorso nella violazione, quando più persone concorrono in una violazione, in questo caso, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Venendo al secondo concetto, l’Agenzia chiarisce che si considera dolosa, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento. Dalla lettura della circolare un aspetto risulta dirimente e cioè la volontà, dunque nell’atto volontariamente compiuto deve essere ravvisata la circostanza dolosa, diverso sarebbe il caso se la violazione si perpetrasse sempre con la partecipazione del soggetto, ma dove i comportamenti da questo tenuti non fossero connotati del requisito della volontà di arrecare nocumento al sistema erariale.

A questo principio della volontà deve correlarsi l’altro quello della colpa grave, si rileva la colpa grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Da questo si evince che vengono posti sullo stesso piano la volontà manifesta alla realizzazione della violazione e l’imperizia, laddove fosse correlata al mancato rispetto di norme macroscopicamente evidenti e che il comportamento tenuto porterebbe ad una loro chiara contravvenzione.

Insomma, rileva il comportamento in violazione di obblighi tributari elementari.

Si potrebbero fare degli esempi, c’è dolo nel caso in cui il cessionario è stato messo nelle condizioni di sapere che il credito sia inesistente, dunque vi è la volontà di raggiungere i benefici fiscali pur sapendo che questi non spetterebbero in questo caso vi sarebbe anche il concorso alla violazione.

Vi sarà di converso, colpa grave nel caso in cui il cessionario operi anche in assenza di documentazione probatoria.

Su questi aspetti l’Agenzia a dire il vero apre anche uno spiraglio alla valutazione delle capacità professionale del cessionario, anche per questo vi è la volontà di circoscrivere i soggetti legittimati all’acquisizione dei crediti tributari, proprio per avere garanzie di un livello di professionalità idoneo a poter rivendicare non solo la volontà ma la colpa grave, la quale si è detto nasce dal mancato rispetto di norme definibili “elementari” ma non per questo nella disponibilità di qualsiasi soggetto.